La Tabella Unica Nazionale: un anno dall’entrata in vigore

Nel febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (c.d. TUN) con l’obiettivo di uniformare i criteri di risarcimento del danno biologico macropermanente derivante da sinistri stradali e da eventi clinici, superando le disparità liquidative sviluppatesi nella prassi giurisprudenziale.
I sistemi tabellari invalsi nella prassi giudiziaria sono sostituiti dalla TUN per i sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, ha affermato incidentalmente che nulla osta all’utilizzo indiretto della TUN come parametro equitativo per la liquidazione del danno, aprendo uno spiraglio verso un’uniformazione dei criteri risarcitori ma ponendo al contempo alcuni dubbi interpretativi.
Il Tribunale di Milano, infatti, con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del 18 luglio 2025, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per chiarire se la TUN sia applicabile a sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e, in caso negativo, se con adeguata motivazione il giudice sia libero di applicarla in tutto o in parte; il 17 settembre 2025, il Presidente della Suprema Corte ha assegnato la questione alla Terza Sezione Civile per l’enunciazione del principio di diritto, che, ad oggi, non si è pronunciata.
In questo quadro ancora in evoluzione, il nostro studio ha assistito a due procedimenti entrambi conclusi avanti al Tribunale di Pisa nei quali i giudici, chiamati a liquidare il danno biologico derivante da sinistri stradali verificatisi rispettivamente nel 2018 e nel 2019, hanno affrontato direttamente il tema, pervenendo a soluzioni convergenti nell’esito ma con percorsi argomentativi differenti.
Sul piano della liquidazione, la prima pronuncia ha ritenuto applicabile la TUN anche alle lesioni macropermanenti da sinistri anteriori al 5 marzo 2025, attribuendo alle nuove tabelle portata generale e qualificandole come parametro di valutazione equitativa tipizzato dal legislatore, pur dando atto che la questione è oggi rimessa alla Cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano.
La seconda pronuncia ha seguito un diverso percorso argomentativo: pur riconoscendo che l’art. 5 del Decreto limita l’ambito applicativo della TUN ai sinistri successivi all’entrata in vigore, il Tribunale ha ritenuto di applicarla in via analogica, valorizzando il fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell’ambito del codice delle assicurazioni private, sino ad allora colmata in via giurisprudenziale dall’equità regolata in via tabellare.
Le due pronunce del Tribunale di Pisa si inseriscono in un panorama giurisprudenziale ancora privo di coordinate certe, nel quale i giudici di merito sono chiamati a operare scelte liquidative in assenza di un principio vincolante sull’ambito applicativo della TUN. Tale situazione genera evidenti ricadute sul piano della certezza del diritto, rendendo necessaria la pronuncia della Corte di Cassazione, cui spetterà il compito di definire i confini entro i quali la nuova disciplina tabellare è destinata ad operare.
