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Update | L’obbligo di salvataggio e l’incidenza della transazione sul rapporto assicurativo

Con la recente Sentenza n. 3543/2022 la Corte d’ Appello di Roma ha affrontato l’interessante questione dell’obbligo di salvataggio alla cui osservazione è tenuto, ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’assicurato.

La vicenda esaminata dalla Corte Romana, attiene ad un caso in cui l’operatività della polizza era pacifica tant’è che la Compagnia già in fase stragiudiziale aveva periziato a sue spese il danneggiato e raggiunto con esso un accordo sul quantum. La struttura sanitaria assicurata, tuttavia, non prestava la dovuta autorizzazione alla conclusione dell’accordo transattivo raggiunto, violando – secondo la Corte – l’art. 1914 c.c., primo comma[1] ed impedendo di fatto la chiusura della vertenza.

In particolare, il diniego a transigere espresso dall’assicurata è stato considerato dalla Corte d’Appello di Roma un contegno palesemente contrario all’obbligo di salvataggio in quanto “avuto riguardo al contratto di assicurazione, l’applicazione di tale principio impone all’assicurato di non avvalersi della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi esponga l’assicuratore all’onere di rifondere all’assicurato spese inutilmente sostenute. È solo in tale ottica che si comprende la ratio e la portata applicativa dell’art. 1914 c.c. primo comma”. La sentenza ha poi specificato che “L’obbligo di salvataggio di cui all’art 1914 c.c. trova applicazione tanto in riferimento al danno che l’assicurato avrebbe potuto evitare, quanto in riferimento alle spese processuali inutilmente sostenute. Come chiarito da Cass. N. 5479/2015, infatti il contratto di assicurazione della responsabilità civile pone a carico dell’assicuratore due diverse obbligazioni, ovvero: 1) l’obbligo di tenere indenne l’assicurato dalle richieste risarcitorie del terzo danneggiato; 2) quello di rifondergli le spese sostenute per difendersi in giudizio dalle pretese del terzo danneggiato. Ne deriva che, costituendo le spese di resistenza un rischio oggetto della copertura assicurativa, anche rispetto a tale danno sussiste il dovere dell’assicurato di “fare quanto gli è possibile” per evitarlo o diminuirlo”.

Sulla scorta di quanto sopra la Corte ha accertato l’inadempimento dell’assicurato per aver impedito il raggiungimento dell’accordo con il danneggiato e ha contenuto la condanna della compagnia a tenere indenne l’assicurata, tanto a titolo di risarcimento del danno quanto a titolo di spese processuali, entro il limite della somma offerta dalla Compagnia al danneggiato, ponendo integralmente a carico dell’assicurata la restante parte.

La sentenza in commento offre una peculiare e interessante applicazione dell’obbligo di salvataggio ex art.1914 c.c., che come abbiamo visto incide in via diretta sulla transazione e sugli effetti della stessa sul rapporto assicurativo in essere tra le parti.

[1] Art. 1914 c.c. comma 1: “L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”.

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