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Tabella Unica Nazionale e liquidazione del danno biologico: la Cassazione fa chiarezza

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025, aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per chiarire se fosse, o meno, possibile un’applicazione generalizzata della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con D.P.R. n. 12/2025 anche alla liquidazione di danni derivanti da sinistri antecedenti alla sua entrata in vigore.

Secondo un primo orientamento favorevole all’applicazione estensiva (già adottato da numerosi Tribunali), la T.U.N. dovrebbe trovare applicazione sia retroattivamente (sinistri antecedenti al 5 marzo 2025), sia a fattispecie di responsabilità diverse dalla R.C.A. e dalla responsabilità sanitaria. L’orientamento contrario sosteneva, invece, la natura eminentemente settoriale della T.U.N., il cui perimetro applicativo sarebbe circoscritto a settori caratterizzati dall’obbligo di copertura assicurativa, escludendo pertanto ogni estensione analogica.

La Corte ha individuato nell’equità la chiave di lettura dell’intera questione, affermando che è proprio dalla natura intrinsecamente equitativa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale che discende la facoltà del giudice di avvalersi dei criteri dettati dalla T.U.N. anche con riferimento a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore e a fattispecie diverse dalla stessa disciplinate.

La T.U.N. è, dunque, suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta e i suoi parametri non solo costituiscono una scelta ragionevole per orientare il giudizio equitativo al di fuori dei casi di applicazione diretta, ma rappresentano un’opzione preferenziale, data la sua applicabilità su tutto il territorio nazionale.

L’adozione dei parametri della T.U.N. non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto e, qualora intenda discostarsene, è necessaria una motivazione puntuale sulle circostanze peculiari che giustifichino tale scostamento.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte statuisce, pertanto, che la T.U.N. trova applicazione generalizzata in via indiretta — come parametro del potere equitativo del giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c. — anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e non derivanti da circolazione di veicoli o da responsabilità sanitaria, fermo restando che la scelta di criteri di liquidazione diversi (ad es. le Tabelle di Milano) richiede una motivazione puntuale sulle circostanze che giustifichino tale scelta.

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