Nuove regole UE sugli aiuti di Stato nel settore dei trasporti

La Commissione europea ha aggiornato le regole sugli aiuti di Stato nel settore dei trasporti. Il nuovo quadro si compone di due strumenti: le Linee guida per il trasporto terrestre e multimodale (LMT Guidelines) e il Regolamento di esenzione per categoria (Transport Block Exemption Regulation – TBER), entrambi in vigore dal 30 marzo 2026[1].
Il nuovo quadro regolatorio – Le LMT Guidelines ampliano il perimetro rispetto alle precedenti linee guida centrate esclusivamente sul settore ferroviario, coprendo tutte le modalità di trasporto terrestre considerate più sostenibili rispetto alla strada, incluse le vie navigabili interne e il trasporto multimodale. Il TBER consente agli Stati membri di concedere il sostegno senza notifica preventiva alla Commissione, con applicazione garantita fino al 31 dicembre 2034, a condizione che siano rispettati parametri precisi in termini di tipologia di misura, intensità massima e forma dell’aiuto.
I due strumenti sono concepiti in modo coordinato: le condizioni del TBER definiscono una “zona sicura” di esenzione automatica, mentre le LMT Guidelines si applicano agli aiuti che non rientrano in tale zona — sia perché superano le soglie previste, sia perché lo Stato membro sceglie la via della notifica.
Ambito di applicazione – Il TBER si applica alle seguenti categorie di aiuto:
- Riduzione dei costi esterni: regimi di aiuti al funzionamento volti a compensare il vantaggio competitivo del trasporto su strada derivante dalla mancata internalizzazione dei costi esterni (congestione, inquinamento, incidenti, rumore);
- Avvio di nuovi collegamenti commerciali: regimi di aiuti al funzionamento per l’avvio di nuovi collegamenti di trasporto merci ferroviario o per vie navigabili interne;
- Impianti di servizio, terminal e diramazioni private: aiuti agli investimenti per la realizzazione o il miglioramento di impianti di trasbordo, terminal merci e diramazioni private, con l’obiettivo di incentivare il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili interne;
- Acquisto di veicoli: regimi di aiuti per l’acquisto di veicoli ferroviari e per vie navigabili interne, concedibili esclusivamente in forma di garanzia pubblica;
- Unità di carico intermodali e gru a bordo: aiuti per l’acquisto di contenitori, casse mobili, semirimorchi e gru a bordo nave;
- Interoperabilità: aiuti per l’adozione di standard e tecnologie di interoperabilità, con particolare riguardo all’ERTMS e al DAC;
- Adeguamento tecnico e ammodernamento: aiuti agli investimenti per l’adeguamento e l’aggiornamento di veicoli e infrastrutture esistenti.
Le LMT Guidelines si applicano alle medesime categorie principali nell’ambito degli aiuti per il coordinamento dei trasporti, estendendo il perimetro anche al trasporto multimodale sostenibile.
Obblighi di trasparenza, pubblicazione e controllo – Gli Stati membri che concedono aiuti ai sensi del TBER sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a ciascun aiuto individuale superiore a 100.000 euro su un sito web dedicato, entro sei mesi dalla concessione — termine esteso a un anno per le misure fiscali. Le informazioni devono restare accessibili per almeno dieci anni, periodo per il quale sussiste anche l’obbligo di conservare registri dettagliati per ciascuna misura concessa. La Commissione può in qualsiasi momento richiedere tali informazioni e, in caso di inosservanza delle condizioni del TBER, revocare il beneficio dell’esenzione, ripristinando le ordinarie procedure di controllo degli aiuti di Stato.
Profili critici: rischi di asimmetria nel mercato interno – L’ampliamento della flessibilità concessa agli Stati membri apre spazi di intervento più estesi, ma solleva interrogativi sull’equilibrio del mercato interno: le differenze nella capacità fiscale e amministrativa tra Paesi rischiano di tradursi in livelli di sostegno asimmetrici, accentuando dinamiche competitive già presenti. Al fine di limitare eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione approverà soltanto i regimi di aiuti al funzionamento per una durata massima di cinque anni e i regimi di aiuti agli investimenti per una durata massima di dieci anni.
Conclusioni – Il nuovo quadro sposta il baricentro dall’autorizzazione preventiva alla responsabilità degli Stati membri. Un’opportunità concreta per il settore, ma anche un banco di prova: la riforma funzionerà nella misura in cui la flessibilità riconosciuta verrà esercitata con rigore, senza amplificare le asimmetrie già esistenti tra i diversi sistemi nazionali.
| Tipologia di aiuto | Beneficiari | Intensità massima dell’aiuto | Soglia di notifica |
| Riduzione costi esterni dei trasporti Regime di aiuti | Operatori e organizzatori del trasporto che scelgono soluzioni sostenibili di trasporto terrestre | 60% dei costi ammissibili | Nessuna soglia specifica di notifica |
| Avvio di nuovi collegamenti commerciali ferroviari e fluviali per merci Regime di aiuti | Operatori e organizzatori che avviano nuovi collegamenti commerciali regolari di trasporto merci | Decrescente (durata max 5 anni): 80% (1° anno) — 70% (2°) — 60% (3°) — 50% (4°) — 40% (5°) | 15 milioni di EUR per collegamento |
| Costruzione, ammodernamento e rinnovo di impianti di servizio (ferroviari, fluviali, multimodali) Regime di aiuti + aiuti ad hoc (solo per terminal) |
Proprietari o operatori di impianti e terminal | Il minore tra: (a) diff. tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato + valore finale (b) 50% dei costi ammissibili Per progetti ≤ €5 mln: sempre 50% +10 p.p. per impianti sulla rete TEN-T |
Regime: 30 mln EUR per progetto Aiuti ad hoc: 10 mln EUR per progetto |
| Costruzione, ammodernamento e rinnovo di diramazioni private Regime di aiuti |
Proprietario o operatore della diramazione privata | Il minore tra: (a) diff. tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato + valore finale (b) 50% dei costi ammissibili Per progetti ≤ €2,5 mln: sempre 50% |
4 milioni di EUR per progetto |
| Acquisto di veicoli ferroviari e fluviali Regime di aiuti |
Nuovi operatori ferroviari, imprese ferroviarie, operatori fluviali e imprese di leasing qualificate come PMI o piccole imprese a media capitalizzazione | Copertura della garanzia: max 80% del prestito | Nessuna soglia specifica di notifica |
| Acquisto di unità di carico intermodali (UCI) e gru a bordo nave Regime di aiuti |
Imprese che acquistano unità di carico intermodali e gru a bordo di navi | 40% dei costi ammissibili (UCI) 20% dei costi ammissibili (gru a bordo nave) | Nessuna soglia specifica di notifica |
| Investimenti a favore dell’interoperabilità Regime di aiuti |
Proprietari di veicoli ferroviari/fluviali, operatori e organizzatori dei trasporti | 90% dei costi ammissibili (ERTMS e DAC) 50% dei costi ammissibili (GSM-R, adeguamenti elettrici/scartamenti, RIS, applicazioni telematiche) | Nessuna soglia specifica di notifica |
| Adeguamento tecnico e ammodernamento di materiale rotabile, navi, attrezzature multimodali, software Regime di aiuti |
Proprietari di veicoli ferroviari/fluviali, operatori e organizzatori dei trasporti | 30% dei costi ammissibili | Nessuna soglia specifica di notifica |
[1] Regolamento (UE) 2026/562 della Commissione (TBER). Testo disponibile sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/562/oj
Comunicazione della Commissione – Linee guida per gli aiuti di Stato nel settore del trasporto terrestre e multimodale (LMT Guidelines). Testo disponibile sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52026XC01656&qid=1776327675556
