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Accesso al Fondo di garanzia per gli enti non commerciali

Tra le novità introdotte dal D.L. 14 agosto 2020, si segnala l’articolo 64 relativo alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che non dispongono di sufficienti garanzie per accedere al credito.

In particolare, il provvedimento prevede come fino al 31 dicembre 2020 e fino a un importo massimo di 100 milioni, per finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari, anche tutti gli enti non commerciali – ovvero associazioni, fondazioni, etc. – possano accedere a tale misura, a condizione che la loro attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

La norma amplia ulteriormente il novero dei soggetti che possono beneficiare della garanzia del Fondo il cui accesso era già stato esteso agli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti dall’articolo 13 del Decreto “Liquidità” – convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40.

Da segnalare, infine, come l’efficacia della menzionata disposizione sia comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

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