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Al proprietario dell’immobile occupato spetta il risarcimento anche in caso di locazione nulla

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 12.11.2015, ha stabilito che anche in caso di locazione nulla (nel caso, per mancata registrazione del contratto) il proprietario può ottenere il risarcimento per indebita occupazione.
Secondo la Corte, l’obbligo risarcitorio trova fondamento nell’art. 1571 c.c., secondo cui il proprietario ha diritto ad ottenere la “restituzione del godimento del bene concesso” , che si concretizza nella “restituzione del suo equivalente monetario”.
Di conseguenza, dalla nullità sorge il diritto in capo al proprietario, che pure ha concorso a determinarla, ad ottenere la restituzione del valore economico del godimento del bene concesso all’altra parte, ossia una indennità di occupazione.

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