Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Appalti Labour Intensive – art. 17.bis, comma 5 D.lgs 241/1997 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E, è tornata sulla recente normativa con l’obiettivo di offrirne un quadro interpretativo esaustivo.

Si ricorda, per comodità d’esposizione, che sono considerati appalti labour intensivegli affidamenti di servizi, (i) con corrispettivo annuale superiore ad euro 200.000 (ii) aventi ad oggetto prestazioni caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente (iii) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili. Il committente dovrà richiedere prova del versamento delle ritenute, confrontando il dato con le prestazioni svolte a proprio favore dal personale coinvolto nell’appalto e con riferimento al tempo impiegato sulla medesima commessa. Nel caso il committente non riceva la documentazione richiesta, ovvero verifiche che le ritenute non sono state correttamente e puntualmente versate, lo stesso dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo ovvero per la somma pari alle ritenute non versate. La disciplina non si applica qualora l’impresa appaltatrice sia in possesso del cosiddetto Durc Fiscale”. 

In merito alla qualificazione degli affidamenti soggetti all’applicazione della norma, è stato precisato altresì che non rientrano nel campo di applicazione i contratti tipici e genuini di somministrazioni, ovvero quelli aventi ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali (ad. Es. i lavoratori temporanei portuali di cui alla legge 84 del 1994).

L’Agenzia ha quindi chiarito che i requisiti di cui innanzi devono intendersi congiuntamente valutati, dunque l’insussistenza di uno di essi determinerà la non applicabilità della normativa.

In merito ai soggetti obbligati, è stato chiarito che:

a. Sono tenuti agli obblighi di controllo di cui innanzi tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa ed hanno una stabile organizzazione sul territorio italiano; dunque sono esclusi i professionisti e gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc…) ed i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

b. Nelle catene di appalto, la normativa riguarda sia i committenti originari, che gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi ed i raggruppamenti d’impresa ed i consorziati. Gli obblighi di controllo ricadono a catena ed il committente dovrà esercitare un controllo anche sui subappaltatori; l’appaltatore, inoltre, diventa a sua volta committente e pure deve esercitare il controllo sui subappaltatori.

In merito alla soglia del corrispettivo, è stato precisato che:

c. Nelle catene d’appalto i controlli devono essere effettuati se l’affidamento, complessivamente considerato, superi la soglia di corrispettivo di Euro 200.000 su base annua; dunque, a titolo d’esempio, se l’affidamento del committente all’appaltatore o al consorzio cuba euro 450.000, mentre l’affidamento in subappalto sia frazionato tra diversi soggetti ognuno per un corrispettivo di Euro 150.000, la norma trova comunque applicazione ed impone all’appaltatore/consorzio il controllo sui singoli subappaltatori/consorziati.

d. Per anno solare, quale arco temporale cui riferire la soglia di Euro 200.000 di corrispettivo, si intende il periodo dall’1.1. al 31.12 e si deve far riferimento a tutti i contratti in essere tra i medesimi soggetti; in caso di contratto pluriennale, la verifica per il superamento della soglia deve essere fatto pro rata temporis. In caso di contratti-quadro che non abbiano un prezzo e/o una scadenza predeterminati, dovrà seguirsi un criterio di cassa e gli obblighi scattano al superamento della soglia.

In merito al concetto di prevalenza di manodopera, l’Agenzia delle Entrate considera che:

e. Per determinare la prevalenza occorrerà fare riferimento al numeratore della retribuzione lorda riferita ai solo percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (ad es. lavoratori autonomi) e al denominatore del prezzo complessivo dell’opera: la prevalenza si intenderà superata quanto il rapporto tra numeratore e denominatore sia superiore al 50%

In merito alle sedi di attività del committente, si intende

f. Ogni luogo comunque riconducibile al committente e destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa

In merito alla definizione di beni strumentali, l’Agenzia ha chiarito che

g. Per beni strumentali si intendono non solo i macchinari e le attrezzature e la loro riconducibilità al committente riguardo ogni titolo giuridico, quale la proprietà, il possesso o la mera detenzione

h. Non rileva, però l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio

Gli obblighi di controllo scattano al momento del versamento delle ritenute sulle retribuzioni riferite al mese di gennaio 2020, dunque

i. Se il pagamento della retribuzione è posticipato al mese successivo, poiché l’obbligo del versamento delle ritenute scatta al mese ancora successivo, l’obbligo di controllo sarà posticipato di due mesi rispetto al periodo di riferimento

Gli obblighi di controllo devono essere puntuali e svolti con diligenza, tuttavia

j. il committente assolverà il suo obbligo di riscontro se avrà verificato: (i) che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestatamente incongrua rispetto all’opera prestata; (ii) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestatamente incongrue rispetto all’ammontare della retribuzione corrisposta. Per esigenze di semplificazione, le ritenute non saranno manifestatamente incongrue allorchè siano superiori al 15% della retribuzione imponibile.

In merito alla sospensione dei pagamenti da parte del committente, l’Agenzia ha chiarito che

k. Può essere sospeso sono il pagamento del credito certo, liquido ed esigibile al momento della riscontrata violazione

l. Se il committente abbia sospeso i pagamenti nei confronti dell’appaltatore, questi potrà sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori; se viceversa solo il subappaltatore sarà stato inadempiente, allora l’obbligo di sospensione riguarderà il solo appaltatore, mentre il committente dovrà versare il corrispettivo all’appaltatore.

m. Il committente dovrà trattenere il minore importo tra il 20 %del valore complessivo dell’opera e l’ammontare delle ritenute non versate.

Leave a comment