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Arte e diritto di seguito: il compenso dovuto all’autore

CGUE chiarisce che il compenso che deve essere versato all’autore di un’opera d’arte in occasione delle vendite successive, può essere sostenuto sia dal venditore sia dall’acquirente (Sentenza nella causa C-41/14)

Vendita successiva di opera d’arte

Il diritto di seguito, ovvero il diritto dell’autore di un’opera d’arte di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva posta in essere da un professionista, può essere sostenuto sia dal venditore sia dall’acquirente. A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che è intervenuta a chiarire la portata interpretativa della Direttiva 2001/84, che ha introdotto tale diritto a favore degli artisti, stabilendo che l’obbligo del pagamento di tale compenso può ricadere anche sul compratore finale.
Il caso sottoposto al vaglio della Corte ha avuto origine dal ricorso presentato dal Syndicat national des antiquaires (SNA) francese, che lamentava che le condizioni generali di una famosa casa d’aste, la Christie’s France, che prevedevano il diritto di percepire dall’acquirente, una somma equivalente all’importo del compenso dovuto all’autore a titolo di diritto sulle successive vendite, costituissero un atto di concorrenza sleale.
La Cour de Cassation francese aveva quindi sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo se fosse ammesso derogare, mediante disposizioni contrattuali, alla previsione di cui all’articolo 1, paragrafo 4 della Direttiva 2001/84, che prevede l’obbligo, a carico del venditore, di versare all’artista i compensi per le vendite successive dell’opera d’arte.
La ratio di tale norma, che ha introdotto il cd. diritto di seguito, è da ravvisare nella necessità di assicurare all’autore di opere d’arte figurativa la partecipazione economica al successo delle sue opere, garantendogli di ricevere un giusto guadagno dalla vendita delle stesse anche nei casi in cui la remunerazione originaria, nella prima cessione dell’opera, è stata modesta e l’opera ha invece acquisito, successivamente, un notevole valore di mercato, quando l’autore è diventato un artista affermato.
Tale norma è stata trasposta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n.118 del 13 febbraio 2006, che ha riformato gli articoli da 144 a 155 della Legge sul diritto d’autore. All’autore è quindi riconosciuto un diritto inalienabile, che non può essere oggetto di rinuncia anticipata e della durata di 70 anni dopo la sua morte, a percepire un compenso sulle vendite successive che comportino l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.
La direttiva stabilisce poi che il debitore di tale compenso a favore dell’autore sia in generale il venditore.
La Corte di Giustizia tuttavia riconosce che, seppur la direttiva mira ad armonizzare il settore del diritto d’autore e a porre fine alle distorsioni della concorrenza, dagli stessi considerando emerge che ciò non osta a che gli Stati membri possano prevedere disposizioni nazionali differenti sugli aspetti che meno si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno, quale appunto l’individuazione del soggetto su cui far ricadere l’onere economico per le vendite successive di un’opera.
Pertanto, a parere dei giudici europei, l’art. 1, paragrafo 4 della Direttiva 2001/84 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel caso in cui la normativa di uno Stato membro preveda che il debitore sia il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, questi possano concordare con un qualsiasi soggetto, incluso l’acquirente finale, che sia questi a sopportare il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore.

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