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Il conduttore che recede senza rispetto del termine di preavviso è tenuto a corrispondente al locatore il canone sino a...

Con ordinanza n. 9271 del 11 aprile 2017, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di recesso (ancorché per gravi motivi) da parte del conduttore dal contratto di locazione, senza il rispetto del termine di preavviso (nel caso di specie, sei mesi), l’accettazione del locatore all’anticipata riconsegna dell’immobile locato, con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto, non fa venire meno per il conduttore l’obbligo di pagare il canone per tutto il periodo di preavviso ovvero fino al momento in cui l’immobile medesimo venga locato a terzi.

L’accettazione della riconsegna dell’immobile non può essere interpretata come una manifestazione tacita della volontà di sciogliere consensualmente il rapporto di locazione.

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