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Spetta al compratore che esercita l’azione di risoluzione o di riduzione del prezzo provare i vizi della cosa venduta

Con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in materia di garanzia per i vizi della cosa compravenduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

Secondo le Sezioni unite, infatti, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativa all’immunità della cosa da vizi e, in definitiva, la consegna della cosa viziata, da parte del venditore, costituisce non tanto l’inadempimento di un’obbligazione, ma l’imperfetta attuazione del risultato traslativo pattuito.

Da tale ragionamento consegue che il disposto dell’art. 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di un’obbligazione, è da intendersi non nel senso che il venditore ha assunto un’obbligazione circa i modi di essere attuali del bene compravenduto, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all’applicazione dei rimedi di cui si sostanzia la garanzia medesima (per l’appunto, la risoluzione del contratto o la modificazione del contratto con riduzione del prezzo).

Pertanto, non è il venditore a dover dare prova di avere consegnato la cosa immune da vizi: al contrario, l’onere probatorio segue il criterio generale previsto dall’art. 2697 c.c., secondo cui spetta a chi (il compratore) vuol fare vale un diritto (alla risoluzione o modificazione del contratto) provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (i vizi della cosa compravenduta).

Da ultimo, le Sezioni unite evidenziano come la prova dell’esistenza di un vizio della cosa sia una prova positiva (di un fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o modificazione del contratto) e, pertanto, vada giudicata più agevole di quella (negativa) dell’inesistenza del vizio medesimo, anche in ragione del fatto che il principio di vicinanza della prova induce a porre l’onere della prova dei vizi a carico della parte che ha accettato la consegna e che, quindi, ha la materiale disponibilità del bene.

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