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Contenziosi bancari: niente CTU per l’attore che non ha fornito la prova

La richiesta di CTU tecnica “può essere legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Sul punto, “va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d’ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”.

Così si è pronunciato il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5183 del 25 marzo 2021, nel rigettare l’istanza proposta dagli attori di ammissione di una CTU contabile per la ridefinizione ex art.117 T.U.B. delle rate di mutuo rimanenti da corrispondere all’Istituto Bancario.

La pronuncia in esame si pone in continuità con l’orientamento consolidato dei Giudici di legittimità e di merito, secondo cui la funzione della CTU è quella di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non di esonerare una parte dall’onere probatorio della quale è onerata.

La CTU non rappresenta, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio, spettando al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna e fermo restando l’onere probatorio delle parti, che non può considerarsi assolto dalla mera allegazione di una consulenza tecnica di parte, “che per sua natura non può essere considerata documento probante delle allegazioni avanzate, quanto piuttosto una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, ovvero un mero indizio soprattutto quando non sia supportato da altri elementi di prova certi e sia contrario al prevalente orientamento giurisprudenziale di riferimento”.

Legittimo, dunque, il diniego del Giudice qualora la CTU sia richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza delle circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti.

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