Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cassazione a Sezioni Unite – Un colpo al cerchio e un colpo alla botte: gli interessi moratori possono essere usur...

Con sentenza depositata in data 18 settembre 2020 n. 19597, le Sezioni Unite Corte di Cassazione si sono pronunciate sulle dibattute questioni:

  • dell’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori; e
  • delle conseguenze del superamento del tasso soglia per gli interessi moratori in relazione alla debenza degli interessi corrispettivi validamente pattuiti.

 

In relazione alla prima questione, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.

Con riferimento alla seconda questione, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti“.

Ne consegue che in caso di pattuizione di interessi moratori usurari, il debitore sarà comunque tenuto a rimborsare al creditore gli interessi corrispettivi validamente pattuiti, nonché nel limite di tali interessi , anche gli interessi moratori. Un colpo al cerchio e un colpo alla botte è il caso di dire!

La Suprema Corte ha anche indicato quali debbano essere gli strumenti di rilevazione che gli operatori del settore creditizio dovranno utilizzare per evitare di incappare nell’applicazione di un tasso di mora usurario, indicando la seguente formula da utilizzare: “T.e.g.m. (Tasso effettivo globale medio), più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto (n.d.e. decreto ministeriale di rilevazione del Te.g.m.)”.

Vale a dire:

  1. (T.e.g.m. +1,9) x 1,25 +4% (per i mutui ultraquinquennali);
  2. (T.e.g.m. +4,1) x 1,25 +4% (per i leasing); e
  3. (T.e.g.m. +3,1) x 1,25 +4% (per gli altri prestiti).

La Suprema Corte precisa inoltre che “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.

Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha anche chiarito che la nullità di una clausola sugli interessi moratori può essere domandata anche “in corso di svolgimento regolare del rapporto contrattuale.

In tal caso la sentenza sarà di “mero accertamento”, idonea unicamente ad escludere la debenza dell’interesse astrattamente pattuito al momento della stipula del contratto; ma la valutazione di usurarietà andrà effettuata in concreto nel singolo caso sulla base del tasso di interesse concretamente applicato.

Ove il tasso d’interesse applicato in concreto risulti “sotto soglia”, questo sarà dovuto per intero, e il debitore inadempiente non potrà far valere la sentenza di accertamento “in astratto”.

Commento

Quali saranno le prevedibili conseguenze di questa rilevante decisione delle Sezioni Unite? Anzitutto, un incremento del rischio di soccombenza delle banche nelle cause in corso, nelle quali sia stato contestato dai clienti il superamento della soglia usura.

A tendere, ci si aspetta una riduzione dei tassi di mora applicati dai creditori, poiché questi ultimi dovranno prudenzialmente applicare tassi inferiori alle medie rilevate nei periodi precedenti, con conseguente riduzione della media nei rilevamenti futuri.

A seguito di tale prevedibile riduzione dei tassi di mora, potrebbe verificarsi una maggiore difficoltà nell’accesso al credito per i soggetti meno affidabili.

Leave a comment