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Condanna penale per l’amministratore di sostegno che omette il rendiconto

Secondo la Corte di Cassazione, il figlio, nominato amministratore di sostegno del padre, è responsabile del reato di indebito rifiuto di un atto del suo ufficio, ex art. 328, comma I, c.p., ove ometta di depositare il rendiconto finale dell’amministrazione di sostegno. Nel giudizio di merito, oltre al dato documentale, a fondamento della colpevolezza erano poste anche le dichiarazioni rese dai fratelli sull’andamento dell’amministrazione di sostegno, alla quale residuava il pagamento della retta di degenza del padre, poi deceduto. Il figlio nominato amministratore aveva ricevuto più inviti dal Giudice Tutelare a depositare il rendiconto finale di gestione, sino a ricevere un’ingiunzione di deposito entro 45 giorni, alla quale non aveva adempiuto, persistendo ingiutificatamente nel proprio contegno omissivo.

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