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Confermata in Francia la validità del marchio figurativo di Alpargatas

 

La Corte d’Appello di Parigi ribalta la sentenza di primo grado e conferma la validità del marchio comunitario di Alpargatas

Corte d’Appello di Parigi – sentenza del 5 Settembre 2014 n°14/171 RG 13/02902)

 

La questione decisa dalla Corte d’Appello di Parigi riguarda il marchio “greek pattern” (“motivo a greca”) di seguito rappresentato 

greek pattern 

 

registrato da Alpargatas SA (titolare brasiliana del noto marchio “Havaianas”) come marchio comunitario nel 2009 in classe 25 (abbigliamento, calzature, cappelleria). 

Il motivo a greca è un segno utilizzato da lungo tempo da Alpargatas sulla fascetta delle note infradito Havaianas e rappresenta una delle componenti principali dell’identità del prodotto di punta di Alpargatas insieme al celebre marchio Havaianas. 

Nel 2011 Alpargatas SA e le sue partecipate spagnole e francesi hanno intrapreso un azione di contraffazione e concorrenza sleale contro un importatore e distributore francese coinvolto nella commercializzazione di prodotti in violazione del marchio a greca, azionando la registrazione comunitaria sopra menzionata. Nell’ambito di tale azione, radicata dinanzi al Tribunale di Parigi (quale Tribunale dei Marchi Comunitari), la società convenuta ha eccepito la nullità del marchio azionato da Alpargatas allegando di essere titolare di un diritto di preuso risalente al 2007 e prospettando, allo stesso tempo, la nullità del marchio a greca per difetto di capacità distintiva. 

Il Tribunale di primo grado di Parigi, accogliendo le prospettazioni della società convenuta, ha dichiarato nullo il marchio a greca, ritenendo sussistente il difetto di capacità distintiva ipotizzato dal distributore francese. Tale sentenza, destinata a provocare la cancellazione della registrazione comunitaria del marchio a greca una volta divenuta definitiva, è stata impugnata da Alpargatas.

La Corte d’Appello di Parigi, accogliendo l’appello di Alpargatas, ha ribaltato la sentenza di primo grado relativamente al marchio a greca, escludendo la sussistenza di diritti anteriori in capo al distributore francese (alla luce della sua qualità di mero rivenditore) e confermando il carattere distintivo del marchio di Alpargatas. Nel riconoscere capacità distintiva al marchio a greca, la Corte d’ Appello di Parigi ha affermato diversi principi rilevanti, in particolare per i marchi esclusivamente figurativi. 

Dopo aver identificato il pubblico di riferimento nei consumatori dotati di un’attenzione media ai prodotti interessati, come gli articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, la Corte d’Appello ha ricordato che in tale settore le imprese produttrici utilizzano spesso, per identificare l’origine commerciale dei loro prodotti, dei segni esclusivamente figurativi (citando i casi dello swoosh Nike, delle tre bande Adidas, del motivo a crociera Asics e delle tre losanghe Arena) e che i consumatori si sono abituati ad identificare una certa marca di abbigliamento, di scarpe o cappelli basandosi unicamente su tali marchi figurativi, anche prescindendo dal loro carattere originale o della loro specificità. 

In particolare, secondo la Corte d’Appello parigina, considerando il diritto dei marchi come “diritto di occupazione”, nulla vieta che un segno privo di originalità sia registrato come marchio nel momento in cui lo stesso sia arbitrario rispetto ai prodotti o servizi prescelti e pertanto idoneo a permettere al consumatore di identificare l’origine di tali prodotti o servizi. 

In proposito, la Corte parigina ha individuato nel motivo a greca una forma figurativa arbitraria riconosciuta da una parte molto consistente del pubblico (in base a un sondaggio del 2013) e ha rilevato che tale arbitrarietà, rispetto al bene contraddistinto, consente al consumatore finale di identificare in Alpargatas (in relazione alle infradito Havaianas) l’origine commerciale del prodotto. 

La Corte d’Appello ha altresì rilevato che il marchio a greca è largamente utilizzato nelle vetrine dei negozi Havaianas francesi ed europei (nei negozi europei di Londra, Roma, Barcellona e Valencia per esempio), sugli accessori promozionali, sugli espositori e nei messaggi pubblicitari per identificare le infradito Havaianas. 

Il Giudice di secondo grado parigino, infine, ha escluso che l’utilizzo del motivo a greca in abbinamento al marchio denominativo Havaianas abbia rilevanza ai fini della valutazione del carattere distintivo del primo segno e ha confermato la funzione identificativa (e non solo decorativa) dell’origine dei prodotti contraddistinti da tale marchio. 

Sulla base di tali considerazioni la Corte d’Appello di Parigi ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la richiesta di declaratoria di nullità del marchio a greca, la cui validità come marchio comunitario è stata pertanto riaffermata. La sentenza dei giudici francesi rappresenta un importante precedente in materia di marchi comunitari figurativi, confermativo della rilevanza e della distintività di segni esclusivamente grafici, sempre più frequentemente adottati dalle grandi multinazionali per affermare in maniera più evocativa e penetrante la propria identità merceologica ed il carattere dei propri brand.

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