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Controllo dell’attività dei lavoratori: la Cassazione ribadisce le regole da rispettare

Con sentenza n. 18302/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che è illegittima l’installazione di apparecchi e software che consentono al datore di lavoro il controllo della posta elettronica, delle telefonate e della navigazione internet dei lavoratori, se non sono preventivamente esperite le procedure di autorizzazione (sindacale o amministrativa) previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e se non sono rispettati gli ulteriori adempimenti previsti dal Codice Privacy (rilascio dell’informativa e richiesta del consenso).

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato nei confronti del Garante per la Protezione dei dati personali e precisato che il datore di lavoro deve rispettare le suddette garanzie procedurali anche nell’ipotesi in cui effettui controlli sulla prestazione lavorativa dei lavoratori per mere “finalità difensive”, non potendosi, in tal caso, negare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori tra cui, in primis, il diritto alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali.

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