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Copia cache locale di un sito Web: serve l’autorizzazione?

La Corte di Giustizia dell’Unione europea con la decisione del 5 giugno scorso nella causa C-360/13 si è nuovamente occupata del rapporto tra protezione dei diritti di proprietà intellettuale e sviluppo dei servizi internet soffermandosi, in particolare, sulle attività di browsing e caching necessarie per consentire agli utenti la consultazione dei siti internet.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Public Relations Consultants Association Ltd (in prosieguo: la «PRCA») e la Newspaper Licensing Agency Ltd e a. (in prosieguo: la «NLA») in merito all’obbligo di ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per la consultazione di siti Internet che comporta la realizzazione di copie di tali siti sullo schermo del computer dell’utente e nella «cache» internet del disco fisso di tale computer.

La Corte Suprema del Regno Unito (Supreme Court of the United Kingdom) ha chiesto alla Corte europea se la realizzazione di tali copie, da parte dei fornitori di servizi internet interessati, costituisca o meno un’attività per la quale è richiesto il consenso dei titolari del diritto d’autore sui contenuti dei siti web considerati ed in particolare “se siffatte copie siano temporanee, transitorie o accessorie e costituiscano parte integrante ed essenziale del procedimento tecnologico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE

La norma richiamata dalla Corte Suprema dispone, al comma 1, che: “Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali”, mentre al comma 5 che: “Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.

La Corte è stata chiamata, dunque, a verificare se le copie generate attraverso le attività di browsing e caching rispettino i requisiti previsti dalla norma citata e, quindi, se i fornitori di tali servizi possano avvantaggiarsi dell’eccezione espressamente prevista dalla direttiva richiamata.

La Corte esamina i requisiti che, ai sensi della norma citata, debbono essere soddisfatti affinché i fornitori di servizi internet possano fruire dell’eccezione, verificandone la sussistenza nel caso di specie.

In particolare:

(i) relativamente al primo requisito previsto dall’art. 5, paragrafo 1- individuato nel “carattere temporaneo della riproduzione”, la Corte rileva che, come verificato nell’ambito del procedimento principale, le copie sullo schermo sono cancellate allorquando l’utente esce dal sito internet consultato. Le copie cache sono, invece, di norma sovrascritte dopo un certo intervallo che dipende dalla capacità della cache nonché dal volume e dalla frequenza dell’utilizzo di internet da parte dell’utente. Da ciò discende che entrambe hanno carattere temporaneo.

(ii) circa il terzo requisito, che viene esaminato prima del secondo – ovvero il costituire una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico – la Corte chiarisce come la norma in questione richieda che siano soddisfatti cumulativamente due elementi, vale a dire che, da un lato, gli atti di riproduzione siano interamente compiuti nell’ambito dell’esecuzione di un procedimento tecnologico e, dall’altro, che la realizzazione di tali atti di riproduzione sia necessaria, nel senso che il procedimento tecnologico non potrebbe funzionare correttamente ed efficacemente senza i medesimi.

In tale quadro, secondo la Corte, è emerso nell’ambito della causa principale che tanto la creazione di una copia sullo schermo del computer, quanto la creazione delle copie cache delle pagine internet debbano essere considerati atti essenziali per la consultazione di pagine internet che non sarebbe possibile senza tali tipologie di riproduzione.

(iii) con riferimento poi al secondo requisito – il carattere transitorio o accessorio dell’atto di riproduzione – la Corte ricorda come possa essere qualificato (a) “transitorio” esclusivamente un atto la cui durata sia limitata a quanto necessario per il funzionamento del procedimento tecnologico utilizzato e che, in maniera automatica, cancelli la riproduzione una volta concluso il procedimento tecnologico stesso e (b) “accessorio”, l’atto di riproduzione che non ha né un’esistenza né una finalità autonome rispetto al procedimento tecnologico di cui fa parte.  Svolte tali precisazioni, la Corte conclude come la riproduzione di una copia sullo schermo debba essere considerata transitoria, mentre le copie nella cache debbano essere qualificate come accessorie non avendo né un’esistenza né una finalità autonoma rispetto al processo tecnologico considerato.

Dopo aver, dunque, acclarato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal paragrafo 1 dell’articolo 5, la Corte verifica il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 5 della Direttiva in questione ovvero che gli atti di riproduzione considerati non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti.

Sul punto la Corte rileva come tali atti di riproduzione soddisfino le due condizioni richieste nella misura in cui il creatore di un sito web, almeno in linea di principio, ha ottenuto le autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti prima di mettere online materiali protetti.

Al termine dell’elaborato percorso argomentativo sopra descritto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha quindi risposto che:

L’articolo 5 della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore”.

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