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Gli obblighi degli amministratori e la salvaguardia della continuità operativa delle imprese. La circolare di Assonime ...

La finalità principale di molte delle misure attuate dal Governo italiano durante la crisi legata alla pandemia del Covid-19 è stata quella di tentare di evitare l’interruzione dell’attività delle imprese (ad esempio le norme in materia concorsuale che prevedono l’improcedibilità delle dichiarazioni di fallimento e la rimodulazione dei termini delle procedure pendenti), considerando anche le difficoltà che la maggior parte delle imprese sta affrontando in questa fase.

Tra i provvedimenti più rilevanti per l’operatività delle imprese, si devono menzionare a) la temporanea sospensione, dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento della società per perdite significative; b) la presunzione della sussistenza della continuità aziendale nella valutazione delle voci del bilancio, relativa ai bilanci relativi ad esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e a quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati; c) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della regola di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di società a responsabilità limitata oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento o dalle società a essa sottoposte, in presenza di una situazione di sottocapitalizzazione.

Il 28 luglio 2020, Assonime ha pubblicato una importante ed utile circolare volta ad illustrare sinteticamente i contenuti delle nuove norme e le principali soluzioni interpretative alle criticità da esse sollevate.

Secondo la Relazione illustrativa del Decreto Liquidità le disposizioni in esame perseguono il condivisibile obiettivo di evitare che l’applicazione dei rigidi meccanismi automatici che operano nell’ordinario corso dell’attività d’impresa, possano portare alla liquidazione di imprese sino ad oggi sane, a causa di perdite straordinarie e patologiche derivanti diffusione del virus. Tali perdite non riflettono la reale situazione dell’impresa, che è deformata da una situazione contingente ed eccezionale, e verosimilmente non si sarebbero verificate in assenza del Covid-19. Allo stesso tempo la deroga è volta ad evitare che gli amministratori paralizzino l’attività dell’impresa per evitare di incorrere nella responsabilità derivante da una gestione non conservativa dell’impresa.

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, chiamati a scelte complesse e che potrebbero potenzialmente esporli a responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei creditori, la circolare Assonime offre alcuni chiarimenti molto utili. Ad esempio, per quanto riguarda la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento della società per perdita del capitale, secondo l’interpretazione di Assonime, che tiene opportunamente conto della finalità di evitare l’interruzione dell’attività d’impresa nel contesto di crisi da Covid-19 sottesa a tutte le misure emergenziali adottate in questa fase, dovrebbe indurre a ritenere che la sospensione operi non solo per le perdite accertate dagli amministratori nel corso dell’anno solare 2020, ma anche per le perdite rilevate con il bilancio d’esercizio 2019, approvato dall’assemblea dopo il 9 aprile 2020.

Analogamente a quanto previsto per il meccanismo presuntivo della continuità aziendale nella redazione del bilancio, l’effetto della sospensione prescinde dal nesso di causalità tra la perdita e la pandemia.

Per tutto il periodo di sospensione della causa di scioglimento per perdita del capitale, gli amministratori dovrebbero continuare a gestire la società secondo i criteri di gestione ordinari e non sulla base delle finalità meramente conservative dell’integrità del patrimonio che normalmente scattano al verificarsi di una causa di scioglimento. Tuttavia, la circolare Assonime correttamente osserva che – considerando che la perdita si è verificata e che l’impresa opera in presenza di un patrimonio netto negativo – le scelte di gestione dovrebbero essere improntate a criteri che tengano conto, in misura proporzionale alla dimensione della crisi, anche degli interessi dei creditori. Inoltre, non sono sospese le disposizioni che regolano gli obblighi informativi degli amministratori verso l’assemblea, affinché questa adotti gli opportuni provvedimenti.

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