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Nuovamente modificate le soglie per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle srl

Il legislatore è intervenuto, modificando per l’ennesima volta in pochi mesi, le soglie oltrepassate le quali scatta per la società a responsabilità limitata l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, previsto all’art. 2477 c.c.

La norma, inserita dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 prevede ora che, oltre alle ipotesi in cui la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, l’obbligo scatti quando la srl ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Molti dubbi sorgono in ordine al termine da cui tale obbligo scatta. La norma infatti non ha espressamente abrogato l’art. 379, Decreto legislativo del 12/01/2019 – N. 14, primo provvedimento dell’anno intervenuto a modificare le soglie di cui all’art. 2477, che prevedeva l’obbligo entro 9 mesi dall’entrata in vigore della citata disposizione.

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