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Applicabilità della disciplina delle S.p.A. alle S.r.l: la lettura del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – pronunciandosi sulla validità della delibera assembleare di S.r.l. adottata in assenza del voto di un socio astenutosi per conflitto d’interessi, ha affermato la inapplicabilità alle S.r.l. dell’art. 2368, co. 3, c.c., dettato in materia di S.p.A.

Con sentenza n. 11289/2017, il Tribunale ha, invero, ritenuto di escludere l’applicazione analogica della suddetta norma alle S.r.l., sottolineando la piena autonomia e le diverse logiche sottese alla disciplina dei due modelli societari.

A seguito della riforma societaria del 2003, l’applicazione analogica delle diverse discipline appare possibile solo nel caso di esistenza di una lacuna legis e di successiva verifica di una identità di ratio delle discipline oggetto di interesse.

Con particolare riguardo al funzionamento dell’organo assembleare, il Legislatore, in tema di S.p.A, ha disposto una disciplina di carattere imperativo, che prevede limitate ipotesi di deroga statutaria. Per le S.r.l., invece, sono previste disposizioni costruite su un generale rinvio alla autonomia statutaria. Inoltre, non è contemplato alcun rinvio alla disciplina della S.p.A., salvo quanto previsto dall’art 2479-ter, ultimo comma, c.c..

Alla luce di quanto sopra, ad opinione del Tribunale di Milano, l’autonomia statutaria tipica della disciplina delle S.r.l. e il mancato rinvio alla disciplina delle S.p.A. non sembrano consentire un’applicazione analogica della disciplina delle S.p.A.

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