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Nel concetto di profitto da reato tributario rientrano anche le sanzioni amministrative

Secondo la Cassazione (sez. III, 267/2018), nei reati tributari il profitto coincide con qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente connesso alla consumazione del reato: imposta evasa, quindi, ma anche interessi e sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento tributario. Il principio è stato elaborato dalle Sezioni Unite con riguardo al caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000, caratterizzato dal compimento di atti tesi a non pagare il debito tributario già maturato, compresi interessi e sanzioni), e successivamente ripreso da qualche decisione anche per i reati dichiarativi o, come nel caso della sentenza in commento, ai reati di omesso versamento IVA, ove la condotta è finalizzata esclusivamente ad evadere o a non versare l’imposta, a prescindere dagli eventuali interessi e sanzioni. Tale principio, tuttavia, rischia di raddoppiare l’importo dei sequestri disposti in sede penale per effetto della duplicazione delle sanzioni amministrative. E’ auspicabile dunque un intervento chiarificatore della Corte di Legittimità.

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