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Prorogato al 15 novembre il termine per la rivalutazione di quote e terreni con applicazione dell’imposta sostituiva

La legge di conversione (legge 23 luglio 2021, n. 106) del decreto “Sostegni Bis” (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) posticipa dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 il termine entro cui è possibile rivalutare partecipazioni, titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati (nonché terreni edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Per quanto riguarda partecipazioni e titoli, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11% in luogo della imposizione ordinaria. Si ricorda come, a tal fine, sia necessaria una perizia giurata di stima.

In allegato il provvedimento

Legge 24 luglio 2021 [sostegni bis]

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