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Decreto Rilancio – Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni: un’altra occasione persa?

Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto rilancio” (il “Decreto”), art. 26 il Governo ha introdotto una serie di misure volte al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che abbiano subito gravi perdite a seguito dell’emergenza COVID-19.

1) Credito d’Imposta per conferimenti in denaro

È riconosciuta una detrazione IRPEF e/o un credito di imposta IRES pari al 20% dell’investimento (utilizzabile a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, nonché in compensazione a partire a partire dal decimo giorno successivo alla medesima dichiarazione dei redditi), su un investimento massimo non eccedente Euro 2 milioni, a favore di soggetti IRPEF e/o IRES che effettuino conferimenti in denaro in:

 

  • società di capitali,
  • società cooperative,
  • società europee e società cooperative europee con sede in Italia ed iscritte nel registro delle imprese, con esclusione di imprese esercenti attività assicurative, intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilati.
  • in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo
  • quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che rientrino nei limiti dimensionali sotto riportati.

Non potranno beneficiare del credito d’imposta i conferimenti effettuati all’interno del gruppo (verso controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo).

Condizioni per l’applicazione del Credito d’Imposta:

  • l’impresa che riceve il conferimento abbia avuto ricavi (anche su base consolidata) nel 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro;
  • l’impresa che riceve il conferimento abbia subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dei ricavi (anche su base consolidata) di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019; e
  • che il conferimento in denaro sia effettuato tra il 19 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
  • l’investimento rappresentato dal conferimento sia di medio termine (almeno fino al 31 dicembre 2023).

2) Credito d’Imposta in favore delle target per perdite di esercizio 2020

Alle imprese target del conferimento in denaro di cui sopra, è riconosciuto un Credito d’Imposta (esclusivamente utilizzabile in compensazione a partire a partire dal decimo giorno successivo alla dichiarazione dei redditi 2021) in misura pari al 50% delle perdite d’esercizio dell’anno 2020, purché eccedano il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse).

Tale Credito d’Imposta non potrà superare l’importo massimo pari al 30% dell’ammontare del conferimento in denaro ricevuto dalla target.

Non sono eleggibili per accedere al Credito d’Imposta le imprese che:

  • al 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE;
  • non siano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • non siano in regola con le disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • siano state destinatarie di misure di prevenzione previste dalle leggi antimafia; e
  • siano amministrate o partecipate da soggetti che abbiano subito una condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati di evasione IVA e imposte sui redditi con l’applicazione dell’interdizione dei pubblici uffici.

3) Fondo Patrimonio PMI.

Il Fondo, gestito da Invitalia, potrà sottoscrivere nel corso del 2020 obbligazioni o titoli di debito rimborsabili in 6 anni, emessi dalle medesime imprese target di cui sopra, con massimo 250 dipendenti e ricavi compresi tra 10 e 50 milioni di euro, per un importo che non potrà superare il 12,5% dei ricavi dell’impresa ovvero, se inferiore, il triplo del contributo in denaro apportato dai soci o terzi (purché tale contributo non sia inferiore ad euro 250 mila).

Le imprese che accedono al Fondo si impegnano a:

  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; e
  • fornire al gestore del Fondo un rendiconto periodico, nel rispetto delle modalità indicate da quest’ultimo.

In deroga a quanto previsto dall’art. 2412 cod. civ., gli strumenti finanziari emessi possono eccedere il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

In caso di fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo saranno antergati solamente ai crediti dei soci.

4) Un’occasione mancata?

Le misure agevolative sopra descritte sono subordinate all’autorizzazione della Commissione UE quali aiuti di Stato e all’emanazione di due distinti decreti attuativi del Ministro dell’Economia e delle Finanze

Limiti & Divieti:

  • il beneficio complessivo derivante dai Crediti d’Imposta descritti sub 1) e 2) non può superare l’importo di 800 mila euro lordi, ridotto a
    • 120 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura
    • 100 mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • Divieto delle imprese target di distribuire riserve, di acquistare azioni proprie o quote, rimborsare finanziamenti soci, prima del 1° gennaio 2024 ovvero prima del rimborso degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI;
  • Agevolazioni non utilizzabili da parte della società controllante, ovvero da società appartenenti al medesimo gruppo di imprese.

La sensazione è che vi sia il rischio che anche questo strumento possa avere una scarsa applicazione pratica, a causa delle stringenti limitazioni previste, degli importi limitati messi a disposizione, della necessità dell’emanazione di decreti ministeriali attuativi.

In particolare, la decisione di escludere l’utilizzabilità del credito di imposta da parte del socio controllante società, riservandola pertanto al solo controllante persona fisica, ad un investitore terzo ovvero ad un socio di minoranza, a nostro avviso potrebbe avere l’effetto di limitare fortemente l’utilizzo di tale strumento.

Difatti, un socio di minoranza o un investitore terzo che dovesse decidere di investire in una impresa target di medie dimensioni ottenendo il Credito d’Imposta sopra descritto, dovrebbe altresì contestualmente garantirsi mediante accordi parasociali con il socio di maggioranza, il divieto di distribuzione di riserve, di acquisto azioni proprie o di rimborso dei finanziamenti soci, al fine di evitare di perdere tutti i benefici del Credito d’Imposta.

Diversamente, avrebbe forse avuto più senso prevedere una misura di agevolazione fiscale che potesse incentivare tutti i soci di maggioranza a reinvestire in società parte del proprio patrimonio.

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