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Deposito del prezzo dell’immobile dal notaio: la nuova disciplina

Con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 4 agosto 2017, n. 124, commi 142 e ss. modificativi dell’art. 1, commi da 63 a 67, della l. 27 dicembre 2013, n. 147), entrata in vigore il 29 agosto 2017, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “deposito prezzo dal notaio”. Già possibile per accordo pattizio, ora per la sua applicazione sarà sufficiente che una sola delle parti ne voglia usufruire, comunicando la propria intenzione al notaio. Lo scopo della norma è quello di tutelare l’acquirente di un immobile nel periodo fra la stipula dell’atto di compravendita e la trascrizione dell’avvenuta cessione dello stesso. Il prezzo, infatti, rimarrà depositato presso un conto che il notaio sarà tenuto ad aprire e utilizzare unicamente ai fini degli atti di compravendita da lui rogitati; tale conto costituirà un patrimonio separato, impignorabile ed escluso dalla successione del notaio e, come tale, non sarà in alcun modo aggredibile da parte dei terzi. Al termine del compimento della trascrizione il prezzo sarà trasferito al venditore. Rimane da comprendere e chiarire l’effettiva portata della norma, in merito alla sua supposta inderogabilità, che dovrebbe derivare dalla ratio della stessa, volta a garantire il cosiddetto “ordine pubblico di protezione” e il contraente debole, in questo caso appunto l’acquirente. Con tale intervento normativo, il nostro legislatore ha voluto seguire lo standard europeo, e, in particolare, l’esempio francese, che da anni prevede questa possibilità.

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