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Digital technologies e software: il credito d’imposta R&S premia l’innovazione e il rischio

Non tutte le attività di ricerca e sviluppo nel settore digital technologies e software, legate al processo innovativo di un’impresa, permettono di fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. n. 145/2013. In assenza dei requisiti di innovazione e rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico), gli investimenti non sono qualificabili come attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) nell’accezione rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 46/E del 22 giugno 2018 che segna per le imprese un nuovo giro di vite sull’accesso al bonus fiscale.

Pur trattandosi di attività legate al processo innovativo dell’impresa, non consentono di fruire del credito d’imposta R&S gli investimenti volti all’adozione e introduzione di tecnologie digitali che, pur d’avanguardia, siano già ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) nonché gli investimenti volti allo sviluppo di software che non si sostanzi in apprezzabili e significative modifiche dei prodotti e dei processi esistenti.

Sono questi i nuovi chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 46/E del 22 giugno 2018 in risposta all’interpello di una società attiva nel settore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, che prevedeva la riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory” attraverso la progettazione, programmazione e realizzazione di software, servizi web, app e impianti tecnologici, al fine di valutare l’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte per la sua realizzazione.

Sebbene il credito d’imposta R&S costituisca un incentivo “automatico”, che non prevede cioè una valutazione ex ante dei progetti finanziati da parte dell’ente erogante, le indicazioni fornite dalle Entrate sulla corretta applicazione della disciplina agevolativa devono essere lette come uno strumento di orientamento per le imprese che vogliano giustamente indirizzare la propria condotta anche in vista di possibili successivi controlli sulla legittima fruizione del bonus fiscale.

Col suo documento di prassi, l’Agenzia esclude la fruizione dell’agevolazione fiscale per gli investimenti aventi ad oggetto l’adozione e l’introduzione di tecnologie digitali d’avanguardia prive del requisito di novità e originalità nonché del requisito del rischio finanziario e del rischio d’insuccesso tecnico, quali, a titolo di esempio:

  • le tecnologie di geolocalizzazione indoor basata su dispositivi bluetoothLTE, quali i beacon fisici, i virtual beacon, tecnologie tipo QUUPPA o tecniche di localizzazione che utilizzano connessioni Wi-Fi;
  • le tecnologie che applicano la cd. “Realtà aumentata” per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l’esperienza di visita presso la fiera;
  • le tecnologie Digital Signageper la diffusione di contenuti e l’acquisizione di informazioni;
  • le tecnologie di proximity marketing;
  • le tecnologie di Big data analyticsper l’applicazione di tecniche di Machine Learning e Cognitive Marketing.  

Allo stesso modo, l’Agenzia “boccia” ai fini della fruizione del credito d’imposta R&S anche gli investimenti relativi all’acquisto di licenze di software e allo sviluppo di software preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica se privi dei requisiti d’innovazione e rischio, quali, ad esempio:

  • le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
  • la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.

La posizione severa dell’Entrate sulle condizioni che danno diritto a fruire dell’incentivo fiscale fa eco alle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico che, con la Circolare n. 59990 del 9 febbraio scorso, ha circoscritto le ipotesi in cui un progetto di sviluppo di un software può essere classificato come attività di Ricerca e Sviluppo ai fini agevolativi.

Secondo il MISE, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S, e quindi godere del credito d’imposta, solo se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza.  

Secondo il Ministero, quindi, saranno legittimamente “premiate” dall’incentivo le imprese che investono, ad esempio, nello sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione e nella progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali. Allo stesso modo saranno agevolate le spese sostenute per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete così come gli investimenti per la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche e di nuove e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

Agevolazione fiscale a maglie strette, quindi, quella per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo nel settore digital technologies e software, che punta a premiare le imprese che effettivamente promuovono l’innovazione di prodotti e processi produttivi assumendo su di sé il rischio finanziario e quello d’insuccesso tecnico del progetto.

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. n. 145/2013, successivamente modificato dalla legge di Stabilità 2015 e rafforzato dalla legge di Bilancio 2017, tali imprese potranno maturare un credito d’imposta del valore massimo di 20 milioni di euro, pari al 50% della spesa incrementale sostenuta (data dalla differenza tra l’investimento complessivo nell’anno in corso e la media di quelli relativi al triennio precedente), che potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

Per beneficiare del credito d’imposta R&S le imprese dovranno aver sostenuto investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo almeno pari a 30 mila euro e, comunque, in misura superiore rispetto alla media degli stessi investimenti operati nel triennio precedente a quello in corso. Le spese dovranno essere indicate in dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RU del modello Unico.

Dovute attenzioni, infine, anche alla documentazione da predisporre quando l’impresa intenda avvalersi dell’agevolazione.

Secondo le indicazioni offerte dal MISE nella Circolare n. 59990, per non essere colti impreparati davanti a possibili futuri controlli da parte delle Entrate circa la corretta applicazione della disciplina del credito d’imposta R&S, l’impresa dovrà predisporre la documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi. Non solo. Essa dovrà aver cura di predisporre anche un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire, l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti, l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili e, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti.

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