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Diritto all’immagine e riprese tv: il dissenso del soggetto ritratto prevale sul diritto di cronaca

Il diritto all’immagine, “concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’interessato. In quest’ottica, la mera circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita”.

Sulla base di questo principio, la Corte d’Appello di Campobasso (sentenza n. 84 del 21/02/2019) ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva rilevato una violazione del diritto all’immagine del soggetto la cui testimonianza era stata mandata in onda malgrado quest’ultimo avesse espressamente dichiarato di non voler esser ripreso dalle telecamere sul luogo per seguire l’andamento del processo. Secondo la Corte, la violazione è integrata – anche in assenza di conseguenze infamanti o degradanti per il soggetto ritratto – per la semplice diffusione delle riprese in presenza di un espresso dissenso, sebbene le stesse avessero una durata ininfluente rispetto all’intero programma televisivo (14 secondi a fronte di una durata complessiva di 1 ora).

La Corte d’Appello, in applicazione delle nuove tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, ha quindi confermato la sentenza di condanna riducendo l’importo del risarcimento del danno non patrimoniale da Euro 50.000 ad Euro 25.000 e rigettando invece la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.

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