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Focus | Come sono cambiati i contratti sportivi con la Riforma dello sport?

Il 1 luglio 2023 è entrata in vigore la Riforma del lavoro sportivo (Riforma dello sport) introdotta dal D.lgs. 36/2021 (e successive modifiche). Ne avevamo cominciato a parlare già nel 2022, ma è il momento di un aggiornamento.

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Il lavoratore sportivo

Fra le novità più rilevanti, l’art. 25 del testo di legge ridefinisce la nozione di lavoratore sportivo, ricomprendendovi “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara […] che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Da questa definizione ne consegue che i collaboratori che non operano in attività “necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”, non saranno inquadrabili come lavoratori sportivi (ed anzi saranno soggetti alle ordinarie previsioni e norme in tema di rapporti di lavoro).

Lo sportivo professionista

Lo sportivo professionista può svolgere la prestazione sia in forza di un rapporto di lavoro subordinato che autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Secondo l’art. 27 del nuovo testo, nei settori professionistici il lavoro sportivo prestato come attività principale si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Tuttavia, ci troveremo di fronte ad un rapporto di lavoro autonomo, quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Lo sportivo dilettante

Nel mondo dilettantistico, il contratto potrà fare riferimento ad una delle seguenti tipologie: lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo a partita IVA, lavoro autonomo occasionale.

Nel dilettantismo tuttavia, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

I dilettanti che superano i 5.000 euro annui hanno l’obbligo di contribuzione INPS con l’aliquota contributiva fissata al 25%. E’ comunque prevista l’applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS (per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso ed è altresì introdotta una riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027).

Novità fiscali

Per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all’im­porto complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).

Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Oltre l’im­por­to di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in particolare, tali compensi:

  • sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro, se percepiti nel periodo 1.1.2023 – 30.6.2023;
  • sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo 1.7.2023 – 31.12.2023; la soglia di non imponibilità è pari a 15.000,00 euro.

Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l’ammontare escluso dalla base imponibile non può superare, in ogni caso, l’importo di 15.000,00 euro; in altre parole, i due limiti (10.000,00 euro relativamente al primo semestre e a 15.000,00 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili.

Il vincolo sportivo

Il vincolo rappresenta una limitazione contrattuale per gli atleti che, con il tesseramento, assumono l’obbligo di praticare un’attività sportiva esclusivamente nell’interesse della società per la quale si sono tesserati.

Allo scopo di “tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche”, il legislatore ha mantenuto il vincolo sportivo nei confronti degli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, sancendo che per questi ultimi le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possano prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.

Dovranno essere le federazioni sportive nazionali a prevedere, nei loro regolamenti, le modalità e le condizioni per i trasferimenti di tali atleti, determinando anche gli eventuali premi di formazione tecnica, “secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.”

Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito a questi ed agli ulteriori aspetti che coinvolgono la nuova riforma del lavoro sportivo.

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