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Ecobonus e Sismabonus, i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate

Con due provvedimenti del 8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate attua le novità previste dalla legge di Bilancio 2017 in tema di ecobonus e sismabonus. Sarà più facile deliberare nelle assemblee di condominio gli interventi di efficientamento energetico e quelli per il miglioramento sismico delle parti comuni degli stabili. I due provvedimenti sciolgono il nodo della cessione del credito, anche per i cosiddetti incapienti.

Le principali indicazioni arrivate dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

  • la cessione del credito è possibile nei confronti dei fornitori che hanno eseguito i lavori e di altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti privati (con esclusione di banche ed intermediari finanziari);
  • il credito d’imposta cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori;
  • i condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione;
  • l’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto.

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