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Email all’amante: addebito della separazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 16980/2018, ha ribadito che, in tema di addebito della separazione, l’onere probatorio grava sulla parte che domanda l’addebito a carico dell’altro coniuge.

Nel caso di specie, affinchè la separazione fosse addebitata alla moglie, il marito avrebbe dovuto provare l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà in capo alla moglie e il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo coniugale e la crisi della coppia, tale da risultare intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, secondo la Corte d’Appello che ha esaminato il caso nel merito, la crisi coniugale era piuttosto da attribuirsi proprio al marito, che aveva inviato una email all’amante, comunicando di volersi allontanare da casa.

La Corte di Cassazione si è espressa anche in merito ad un’altra importante questione. Secondo il ricorrente era stata ingiusta la condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ex art. 709 ter, comma II, n. 4 c.p.c., per aver violato le prescrizioni relative al calendario delle visite tra padre e figlia, considerato che non ne era conseguito alcun pregiudizio per la minore. La Suprema Corte, al contrario, ha ricordato come il Giudice possa adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni, in caso di gravi inadempienze, o in caso di atti che ‘comunque’ arrechino pregiudizio al minore, o, infine, in caso di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, ‘laddove l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalità di affidamento dei figli è un fatto che giustifica di per sé l’applicazione di una o più tra le misure previste, pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore’.

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