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Fallimento consecutivo alla risoluzione del concordato con continuità aziendale omologato: ammissione in prededuzione d...

La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza del 10 gennaio 2018, n. 380, ha stabilito, con riferimento all’ipotesi di fallimento consecutivo alla risoluzione di un concordato preventivo con continuità aziendale omologato, che i crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, nella fase di esecuzione del concordato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell’adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato.

La Corte ha, dunque, esteso l’ambito di applicazione della prededuzione di cui all’art. 111 L.F., nel caso di fallimento conseguente al concordato preventivo con continuità aziendale omologato, anche ai crediti nascenti da nuovi contratti stipulati nel corso della fase esecutiva del concordato, sebbene non analiticamente previsti nel piano, purché legati da un nesso di funzionalità al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale oggetto dell’approvazione dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale.

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