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Focus | Disegno di legge sul Made in Italy: una sintesi delle misure proposte dal Governo

  1. Premessa

Nel corso della seduta del 31 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge concernente “Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy che introduce numerose misure volte a valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell’economia dell’Italia. 

  1. I contenuti della proposta di legge

Il disegno di legge opera su vari profili ed è composto di 48 articoli raccolti per area di intervento.

2.1          Principi e obiettivi

L’articolo 1 sancisce l’obiettivo del DDL, cioè valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell’economia dell’Italia.

L’articolo 2 invita le amministrazioni centrali, regionali e locali ad orientare la propria azione alla valorizzazione dei mestieri e di coloro che operano nei settori che determinano il successo del made in Italy nel mondo. Tale promozione deve rispettare i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione.

L’articolo 3 istituisce la “Giornata nazionale del made in Italy”, fissata per il 15 aprile di ogni anno.

2.2          Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali

L’articolo 4 istituisce il Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di Euro (suddivisi in 700 milioni per il 2023 e 300 milioni per il 2024) e con l’obiettivo di stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali anche per la fase dell’approvvigionamento delle materie prime critiche. I requisiti per accedere al fondo – che sarà autorizzato ad investire, anche tramite altri fondi, nel capitale di società per azioni (anche quotate) che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo – saranno definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Gli articoli da 5 a 12 prevedono il rifinanziamento o la rimodulazione di incentivi specifici, rispettivamente relativi a:

(i)            misure di sostegno per l’imprenditoria femminile;

(ii)           “Voucher 3I” per l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione in favore di startup innovative e microimprese;

(iii)          misure a favore delle filiere legno-arredo, fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo, ceramica e nautica da diporto;

(iv)          disposizioni in materia di pubblico approvvigionamento di forniture di qualità;

(v)           informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta.

2.3          Istruzione e formazione

Gli articoli 13 e 14 prevedono l’istituzione del Liceo del Made in Italy, col fine di fornire competenze storico-giuridiche, artistiche, linguistiche, economiche e di mercato idonee alla promozione e alla valorizzazione dei singoli settori produttivi nazionali che tengano conto delle specifiche vocazioni dei territori. L’avvio del nuovo ciclo scolastico è previsto per l’anno 2024/2025. È inoltre istituita la Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy”, al fine di promuovere il raccordo tra il nuovo Liceo e le imprese e favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

2.4          Misure di promozione

Gli articoli da 15 a 30 stabiliscono misure finalizzate alla promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e del turismo, in particolare:

  • l’istituzione di un’Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy, la cui cura e gestione è affidata alla fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy”;
  • l’inclusione del patrimonio culturale immateriale tra i beni oggetto di tutela del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Agricoltura;
  • l’inserimento degli istituti e dei luoghi della cultura nell’elenco delle amministrazioni pubbliche autorizzate a registrare il marchio che li caratterizza, l’uso del quale potrà essere concesso in licenza a titolo oneroso;
  • l’attribuzione al Ministero della Cultura del compito di sottoscrivere protocolli volti a rafforzare la tutela e verificare potenziali abusi sull’utilizzo di nomi a dominio “.it”;
  • l’introduzione nell’ordinamento della definizione di “imprese culturali e creative” – ossia gli enti che svolgono attività stabile e continuativa in Italia (o nello Spazio Economico Europeo purché siano soggetti passivi di imposta in Italia) e abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la promozione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione o la gestione di beni, attività e prodotti culturali – per le quali si prevedono un apposito albo e un fondo gestito dal Ministero della Cultura;
  • l’introduzione del “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”, col fine di definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore e incentivarne lo sviluppo;
  • l’istituzione di un Comitato nazionale presso il Ministero del Turismo che assicuri il coordinamento delle campagne di promozione all’estero dell’Italia come destinazione turistica;
  • il sostegno al settore fieristico in Italia ed ai mercati rionali mediante finanziamenti a favore delle imprese del settore;
  • la certificazione di “ristorante italiano nel mondo” volta a valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all’estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane, nonché la previsione di un fondo per promuovere il consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità;
  • la concessione di mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che attuino iniziative finalizzate all’acquisizione di altre imprese che operino nel medesimo settore;
  • l’istituzione del fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande che agirà, tra le varie finalità, nell’ambito della registrazione delle indicazioni geografiche e delle attività volte a favorire la conoscenza delle indicazioni geografiche italiane;
  • la valorizzazione della biodiversità, delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, attraverso il sostegno di programmi di miglioramento genetico mediante l’istituzione di specifici fondi, tra i quali il fondo per i distretti del prodotto tipico italiano (ossia, i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto a valenza fortemente territoriale in ottica di valorizzazione e promozione).

2.5          Tutela dei prodotti Made in Italy

L’articolo 31 prevede l’adozione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci apponibile, su base volontaria, dalle imprese sui beni prodotti sul territorio nazionale.

L’articolo 32 dispone che le Regioni possano mettere in atto un’attività di mappatura delle attività industriali e artigianali tipiche radicate in una specifica zona geografica, al fine di permettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la definizione di un unico regime nazionale per il riconoscimento e la protezione dei prodotti tipici.

Gli articoli 33 e 34 permettono alle associazioni di produttori di una determinata zona geografica di depositare disciplinari di produzione per valorizzare i propri prodotti sotto forma di indicazione geografica protetta.

L’articolo 35 elenca gli elementi essenziali del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici nonché le modalità di deposito presso la camera di commercio territorialmente competente.

L’articolo 36 riconosce un contributo alle associazioni di produttori per il ristoro delle spese di carattere tecnico-consulenziale sostenute per la realizzazione del disciplinare di dei prodotti industriali e artigianali tipici.

Gli articoli 37 e 38 prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie (basate su registri distribuiti) per la tracciabilità e la valorizzazione dei prodotti e, in particolare, l’istituzione di un catalogo nazionale che rispetti i requisiti fissati dall’European Blockchain Service Infrastructure (EBSI).

Gli articoli da 39 a 46 introducono misure finalizzate alla lotta alla contraffazione ed in particolare:

  • modifiche e potenziamento al sistema sanzionatorio in materia di contraffazione, rafforzando il coinvolgimento degli enti locali in tale lotta e prevedendo la possibilità di disporre misure per la formazione specialistica degli operatori del diritto;
  • il rafforzamento degli strumenti di indagine, così da estendere le operazioni sotto copertura ai reati di contraffazione;
  • la valorizzazione della collaborazione prestata dallo straniero all’autorità di polizia nel corso delle indagini per la lotta alla contraffazione o anche dopo la condanna.

2.6          Disposizioni finali

L’articolo 47 precisa che per una efficace sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in materia di Made in Italy è necessario rafforzare la comunicazione istituzionale in lingua inglese, oltre ad una campagna pubblicitaria sui vari mezzi di comunicazione nazionali e locali.

L’articolo 48, infine, reca disposizioni finanziarie circa la copertura degli oneri previsti dagli interventi previsti dal disegno di legge. 

  1. Considerazioni finali

A fronte dell’approvazione in Consiglio dei Ministri, il disegno di legge dovrà ora essere discusso in sede parlamentare dove potrà subire modifiche e integrazioni. L’iniziativa del Governo mostra, in ogni caso, la volontà di intervenire in maniera trasversale sui temi che – a vario titolo – interessano il comparto del Made in Italy.

Sarà, tuttavia, necessario prestare particolare attenzione al contesto normativo europeo poiché alcune disposizioni potrebbero generare dei conflitti rispetto al quadro vigente. Ad esempio, le varie misure di sostegno dovranno essere vagliate alla luce della regolamentazione sugli aiuti di Stato mentre, sotto altro punto di vista, i vari interventi in materia di indicazioni geografiche dei prodotti non alimentari potrebbero essere vanificati dalla proposta di Regolamento – appena approvata dal Parlamento europeo – proprio in ambito di “indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali”.

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