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Focus | Smart working, salute e sicurezza: il quadro degli adempimenti

L’organizzazione flessibile del lavoro, in un primo momento attuata per necessità, ha preso piede in modo più pregnante in tante realtà aziendali. Molte, approfittando della possibilità offerte dal Decreto Aiuti-bis, continuano ad attuare uno Smart Working con la modalità semplificata (permesso fino al 31 dicembre 2022), mentre tante altre si sono già adoperate per consolidare il lavoro agile secondo le indicazioni della normativa “ordinaria”. Ogni struttura ha quindi già avuto modo di attuare l’organizzazione più confacente alla propria realtà, valutando le specificità di ogni attività e di ogni ruolo assegnato. Tuttavia, è bene ricordare che se la trasformazione delle modalità di lavoro ha risvolti organizzativi concreti essenziali, ciò implica anche mutamenti in altri ambiti connessi, come, in particolare, per quanto riguarda Salute e Sicurezza sul lavoro.

Quali sono gli adempimenti che il datore di lavoro deve attuare al riguardo? Quali sono gli obblighi posti a carico di lavoratore?

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Qual è il quadro normativo?

La Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”) precisa che entrambe le parti – datore di lavoro e lavoratore – sono coinvolte:

  • Da un lato: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro” (art. 22 comma 1);
  • Da un altro lato: “Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali” (art. 22 comma 2).

In questo senso, in caso di inadempimento del datore di lavoro, lo stesso potrà vedersi applicare le sanzioni penali e/o amministrative previste dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), oltre ad essere tenuto responsabile del danno arrecato al lavoratore in caso di incidente. Dal lato opposto, ricordiamo che le mancanze del lavoratore potranno avere rilevanza sotto il profilo disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro.

Cosa deve fare l’azienda?

  • Aggiornare il DVR: lo Smart Working comporta un cambiamento del luogo di lavoro; ciò determina la necessità di effettuare una nuova valutazione dei rischi, ad esempio al fine di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione (il lavoro viene svolto all’esterno dell’azienda ma non sempre a casa o in solitudine), o ancora al fine di un’adeguata valutazione del rischio da stress lavoro correlato (se lo Smart Working è una misura funzionale al concreto raggiungimento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata e dunque contribuisce alla diminuzione dello stress associato al lavoro, lavorare fuori dall’azienda potrebbe comportare un aumento dello stress medesimo, in ragione dell’isolamento);
  • Predisporre un’informativa destinata al lavoratore, sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro: essa deve essere redatta con cadenza annuale e trasmessa anche al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza); l’obbligo può essere assolto tramite informativa personalizzata al proprio contesto aziendale anche prendendo spunto da quella messa a disposizione dall’INAIL;
  • Fornire un’adeguata formazione ai lavoratori: su aspetti peculiari dello Smart Working, quali l’ambiente di lavoro, il corretto allestimento della postazione e delle strumentazioni di lavoro; la durata potrà essere anche superiore alle 4 ore previste per il corso sulle attività a basso rischio, frequentato da coloro che svolgono attività con l’utilizzo di apparecchi informatici.

Non è invece prescritta la nomina e la connessa formazione del lavoratore in qualità di addetto antincendio o di primo soccorso, a differenza di quanto previsto per le attività svolte con le medesime caratteristiche di quelle proprie del lavoro agile, ma all’interno della sede aziendale o presso terzi.

Nessuna particolare variazione in tema di sorveglianza sanitaria se, anche in Smart Working, il lavoratore svolge attività a videoterminale per almeno venti ore settimanali: restano necessarie le ordinarie visite mediche ai fini dell’accertamento dell’idoneità lavorativa.

Parimenti, nel caso in cui la strumentazione necessaria per il corretto svolgimento delle mansioni lavorative sia messa a disposizione direttamente dal datore di lavoro, quest’ultimo resta tenuto ad assicurare il buon funzionamento del complesso delle apparecchiature tecnologiche assegnate ai lavoratori.

Cosa deve fare il lavoratore?

Il lavoratore in Smart Working deve svolgere la propria attività nella massima sicurezza, facendo bene attenzione agli ambienti in cui lavora (anche se si tende a considerare casa propria come un ambiente sicuro e privo di rischi, non vuol dire che non ve ne siano). Il D. Lgs. 81/2008 afferma infatti che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (art. 20).

Il lavoratore deve quindi rispettare alcune regole di comportamento ed in particolare:

  • Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti diversi da quelli di lavoro abituali;
  • Non adottare condotte, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze che possano generare o da cui possa derivare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi;
  • Individuare idonei luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità di conciliare vita privata e lavoro, secondo principi di ragionevolezza, rispettando le indicazioni eventualmente fornite nell’informativa.

E in caso di infortuni?

Non cambia invece la disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. In Smart Working, non mutano le caratteristiche della prestazione eseguita: in virtù di ciò, ai sensi dell’art. 23 della L. 81/2017, il lavoratore è coperto contro gli infortuni e le malattie professionali connesse alla prestazione lavorativa effettuata al di fuori della struttura aziendale, a patto che il rischio – la cui concretizzazione ha determinato l’evento lesivo – sia collegato con la prestazione lavorativa stessa, comprese le attività propedeutiche ad essa.

Anche l’INAIL ha sottolineato come, anche sotto l’ottica assicurativa, la sola differenza sussistente tra lo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working e la normale gestione dei lavoratori consiste nel c.d. “rischio elettivo”, ossia quel rischio a cui il lavoratore agile volontariamente si espone contravvenendo alle disposizioni di contenimento predisposte dal datore di lavoro (circolare n. 48/2017).

Riguardo gli infortuni in itinere, invece, la copertura assicurativa potrà essere garantita solo quando la scelta del luogo di lavoro è dettata da particolari esigenze connesse alla prestazione stessa o dal bisogno del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

In ogni caso, nell’eventualità in cui si verifichi un incidente, l’INAIL potrà comunque svolgere accertamenti per valutare le circostanze dell’accaduto.

***

L’attuazione dello Smart Working implica quindi di prendere atto che tale modalità di lavoro, nuova e diversa rispetto a quella “ordinaria”, genera necessariamente rischi nuovi e diversi rispetto a quelli già individuati. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto compiere entrambi e insieme un cambio di perspettiva: se il primo dovrà rivalutare i rischi che conseguono dal concreto svolgimento dell’attività, il secondo dovrà necessariamente adeguare i propri comportamenti.

La versione inglese dell’articolo è disponibile a questo LINK

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