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Il consenso allo sfruttamento della propria immagine è sempre revocabile

Con sentenza del 23/03/2021, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto non revocabile il consenso prestato da due attori alla pubblicazione di un’intervista e delle proprie fotografie su una rivista di gossip.

Il caso ha ad oggetto due personaggi del mondo dello spettacolo che avevano preso accordi con un editore per la pubblicazione di un servizio fotografico e di un’intervista (previo controllo dei contenuti prima dell’invio in stampa). A causa dell’interruzione dei contatti da parte dell’editore, gli attori avevano inviato una lettera di diffida ricordando i termini dell’accordo e intimando di non procedere con la pubblicazione in assenza del rispetto di quanto pattuito.

L’editore aveva tuttavia provveduto alla pubblicazione in violazione degli accordi intercorsi e gli attori avevano quindi agito per far accertare il diritto a percepire sia il compenso di Euro 3.000 a titolo di corrispettivo sia la somma di Euro 15.000 quale risarcimento per l’illecito commesso dal convenuto per le difformità riscontrate in sede di pubblicazione delle immagini, nonostante l’intervenuta revoca del consenso.
L’editore si era costituito rilevando di avere acquistato il servizio da un fotografo, senza avere mai avuto alcun rapporto diretto con gli attori, e di avere esercitato il proprio diritto di cronaca nella pubblicazione dei contenuti dell’intervista.
Il Tribunale di Milano aveva respinto le domande degli attori ritenendo che il consenso all’utilizzo dell’immagine non potesse essere “revocato nel caso in cui, conferito in un primo momento all’interno di un contratto pubblicitario, l’immagine de qua venga poi comunque pubblicata con le modalità per cui il consenso era stato conferito”. In sintesi, “il consenso è efficace solo nei confronti del soggetto cui è prestato, ma, se è collegato ad una determinata prestazione, nel caso concreto la pubblicazione sulla rivista, si intende prestato non solo nei confronti del primo destinatario (fotografo) ma anche dei suoi legittimi aventi causa”.
In sede di appello, la Corte ha invece ritenuto di seguire l’opposto orientamento – già affermato dalla Corte di Cassazione – secondo cui “il requisito del consenso alla pubblicazione della propria immagine, al momento della pubblicazione stessa, è sempre necessario ed imprescindibile” e, avendo ad oggetto non il diritto all’immagine in sé ma l’esercizio di tale diritto, è sempre revocabile – sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto – in quanto “manifestazione espressa del predetto diritto inalienabile all’immagine, distinto ed autonomo rispetto alla pattuizione che lo contiene”.
In ragione della revoca del consenso, intervenuta due settimane prima dell’uscita della rivista, l’editore avrebbe quindi dovuto esimersi dalla pubblicazione delle fotografie.
La Corte d’Appello ha inoltre rigettato la tesi dell’editore secondo cui le immagini contestate sarebbero state coperte da interesse pubblico, trattando delle vicende di due personaggi televisivi appartenenti al mondo dello spettacolo, e dunque pubblicabili a prescindere dal consenso dei soggetti ritratti.
Il concetto di interesse pubblico deve infatti essere circoscritto alle “esigenze concrete di pubblica informazione, tenendolo ben distinto dalle iniziative rivolte a meri fini commerciali e pubblicitari, come quelle palesemente perseguite dalla pubblicazione delle immagini de quibus. In altri termini, l’interesse pubblico non discende dalla mera notorietà dei personaggi coinvolti nelle vicende narrate, ma deve essere valutato con riguardo al contenuto della notizia, la quale deve essere di tale rilievo ed importanza per la generalità dei cittadini, da prevalere sul diritto alla riservatezza dei singoli”.
Inoltre, va tenuto distinto “l’interesse pubblico alla notizia in sé – comunque insussistente, riguardando le vicende sentimentali dei due soggetti ritratti – con l’interesse pubblico alla riproduzione dell’immagine, che va, nel caso di specie, decisamente negato, tenuto conto che si trattava di fotografie ‘posate’ in un contesto privato”, in linea con quanto recentemente affermato dalla Cassazione secondo cui “l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l’esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata, dovendosi accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti”.

Sulla base di tali principi, tenuto conto che gli attori avevano quantificato in Euro 3.000 il valore della pubblicazione della propria immagine e che il risarcimento deve anche tenere conto dell’ingiusto turbamento del loro stato d’animo, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado e liquidato il danno nella somma complessiva di Euro 4.500.

 

In collaborazione con la Dott.sa Federica Prudente

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