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Il Decreto-Legge “Cura Italia” e il Codice dei contratti pubblici

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, presenta numerose disposizioni di interesse in relazione alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

In estrema sintesi, il Decreto “Cura Italia” dispone:

  1. la semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti finalizzati alla internalizzazione del sistema Paese nell’ambito del “Fondo per la promozione integrata”, istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, e del piano straordinario per la promozione del Made in Italy;
  2. l’autorizzazione all’acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché di servizi di connettività, mediante procedura negoziata, per favore la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese;
  3. la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione degli Istituti penitenziari per il ripristino della funzionalità e per la prevenzione della diffusione del COVID-19, da attuare mediante procedure di somma urgenza;
  4. la possibilità di anticipazione del prezzo contrattuale anche nel caso di consegna in via d’urgenza;
  5. la deroga all’applicazione del Codice dei contratti pubblici per l’acquisizione da parte di enti del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e forniture finanziati esclusivamente tramite erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  6. la possibilità per le Istituzioni scolastiche di derogare all’applicazione del Codice dei contratti pubblici per il reperimento delle piattaforme informatiche e dei dispositivi necessari per effettuare la didattica a distanza.

 

Read more per l’analisi delle singole disposizioni.

 

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Analisi delle singole disposizioni recate dal Decreto Legge “Cura Italia” di interesse per il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

a) Art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)

Il comma 2 dell’art. 72 introduce alcune disposizioni temporanee per snellire i procedimenti di spesa adottati nell’ambito delle misure di internazionalizzazione del sistema Paese e di quelli concernenti il piano straordinario per la promozione del Made in Italy, di cui all’art. 30 del DL n. 133/2014.

In particolare, fino al 31 dicembre 2020 per i suddetti interventi è possibile ricorrere alla procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, invitando a presentare offerta  almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei) scelti sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

 

b) Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese).

L’art. 75 prevede che, per facilitare l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile, nonché per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

Si segnala che la norma prevede inoltre che questi casi il contratto venga stipulato immediatamente, senza quindi attendere il periodo di 35 giorni (c.d. stand still), di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, e che ciò possa avvenire sulla scorta di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

c) Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19).

La norma ha introdotto misure urgenti al fine di ripristinare la funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle recenti proteste dei detenuti, anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

In particolare, dopo che con il comma 1 è stata autorizzata ai predetti fini la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020, con il comma 2 è stata autorizzato l’affidamento dei lavori mediante il ricorso alle procedure di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quindi con affidamento diretto.

 

d) Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici).

L’articolo estende ai casi di consegna dei lavori in via d’urgenza l’istituto dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 95, comma 18 del Codice degli appalti.

Si segnala anche che il medesimo articolo, con previsione di portata generale, prevede, al comma 1, che il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. La norma sembrerebbe ricondurre alle misure di contenimento un effetto immediato di esonero della responsabilità del debitore, che sarebbe quindi esentato anche dall’onere di provare il nesso causale tra il fatto e l’inadempimento. Tale ultima conseguenza andrà tuttavia verificata in sede di applicazione concreta della misura.

 

e) Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19).

La norma prevede una deroga all’applicazione del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi e forniture finanziati esclusivamente tramite donazioni di soggetti terzi.

In particolare, al comma 3, è previsto che, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

 

f) Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza).

Il comma 3 della norma prevede che per consentire il reperimento delle piattaforme informatiche e dei dispositivi necessari per effettuare la didattica a distanza le istituzioni scolastiche debbano fare ricorso alle convenzioni quadro (art. 1, comma 449, L. 296/2006) ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA (art. 1, comma 450, L. 296/2006) e qualora ciò non sia possibile possano procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Dipartimento di diritto amministrativo

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