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Il pagamento del debito con il Fisco estingue il reato anche quando è effettuato da terzi

La Corte d’Appello di Milano ha chiarito la natura oggettiva della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000 (come riformato dal D.Lgs. 158/2015) per i reati di omesso versamento delle ritenute, omesso versamento IVA e indebita compensazione (artt. 10 bis, ter e quater). Irrilevante, quindi, l’identità del soggetto che estingue il debito, potendo questo non coincidere con il contribuente-imputato. Principio -già chiarito rispetto alla circostanza attenuante prevista (ora) dall’art. 13bis- che si ritiene condivisibile e coerente con il sistema penale/tributario, ove è previsto uno scollamento tra soggetto imputabile nel procedimento penale (persona fisica) e soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (società) nel caso di reati commessi nell’ambito delle persone giuridiche. La sentenza si segnala peraltro anche per la qualità dei soggetti autori dell’estinzione del debito con il Fisco, ovvero i liquidatori giudiziali deputati all’esecuzione del concordato preventivo.

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