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Il rilancio del trasporto aereo passa anche per il vaccino?

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 è stata avviata, a livello globale, la campagna vaccinale volta all’immunizzazione dal virus SARS-CoV-2, noto come Covid-19.

Un tale evento, così come la sua relativa evoluzione, sono al centro dell’attenzione non solo dei privati cittadini, ma anche di quegli operatori dei settori produttivi, come quello dell’aviazione commerciale, che duramente hanno patito la crisi economica cagionata dalla pandemia e, soprattutto, dalle conseguenti misure anti-contagio adottate, in vario modo, dagli Stati.

A ulteriore memento di tali difficoltà risuonano, da ultimo, le dichiarazioni rilasciate dal CEO di Air France-KLM Benjamin Smith che, in occasione della presentazione del bilancio 2020, ha definito la crisi abbattutasi sul settore del trasporto aereo come uno “shock senza precedenti”; i numeri del gruppo franco-olandese raccontano, infatti, di un impatto in negativo di oltre 7,1 miliardi di euro (di cui un miliardo soltanto nel quarto trimestre a “riapertura” già effettuata).

Tali dati non sono, ovviamente, isolati, ma, già da soli, rappresentano un indice di quali e quanto gravi siano stati gli effetti della pandemia sui conti dei vettori aerei, con le conseguenti soppressione di tratte, tagli al personale e risvolti sull’intero indotto a livello globale. A tal riguardo, si consideri solo che, secondo la IATA (come da comunicato stampa del 24 febbraio 2021, “Press Release: COVID-19 Cash Burn Continues – Urgent Preparations for Restart”) le stime per il cash burn nel 2021 sono aumentate tra i $ 75 miliardi e i $ 95 miliardi da $ 48 miliardi precedentemente previsti

Se, però, i dati relativi al 2020 non possono che essere impietosi, l’avvio della campagna vaccinale ha ridato uno spiraglio di luce; difatti, dai dati riferiti da Johan Lundgren CEO di Easyjet alla BBC, già all’esito delle prime notizie circa l’efficacia dei vaccini, le prenotazioni dei voli hanno subito un aumento di oltre il 50%, e, all’avvio della campagna vaccinale, l’incremento delle prenotazioni ha raggiunto il 250% in più rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Appare, dunque, evidente che la domanda dei servizi del trasporto aereo passeggeri sia attualmente repressa, ma che “la chiave per la ripresa sia la campagna vaccinale” ha quindi affermato Mr. Lundgren.

È proprio al fine di incrementare la fiducia dei passeggeri sul trasporto aereo che i vettori hanno, già nel corso del 2020 (Emirates ha fatto da apripista già nell’aprile 2020 per i passeggeri in partenza da Dubai), predisposto dei test rapidi in aeroporto, l’esito negativo dei quali costituiva condicio sine qua non per l’imbarco.

Da qui, si sono sviluppate e declinate svariate iniziative degli stessi vettori (ulteriori e integrate con le disposizioni normative emanate dai singoli Governi): dalla continua sanificazione dei mezzi, all’offerta di una maggiore flessibilità delle prenotazioni, sino ai voli “Covid-Free” – con test da effettuare 48h prima del volo e, di nuovo, subito prima dell’imbarco (Alitalia, prima in Europa per voli intercontinentali, con il volo Roma Fiumicino – New York dell’8 dicembre 2020) che consentono, ad esempio, di evitare i periodi di quarantena all’arrivo.

Secondo una parte del settore (uno su tutti, Alan Joyce amministratore delegato di Qantas), il successivo necessario step volto a offrire una sempre maggiore sicurezza e, soprattutto, una sempre maggiore percezione di sicurezza sui voli sarebbe quello di richiedere, ai fini dell’imbarco, un certificato di avvenuta vaccinazione per il Covid-19.
Un obbligo di vaccinazione, dunque, non imposto dal competente legislatore, ma posto da un soggetto privato come condizione per la conclusione del contratto di trasporto aereo (https://9now.nine.com.au/a-current-affair/coronavirus-exclusive-the-compulsory-conditions-for-australians-to-travel-internationally-as-lockdowns-ease/e4bf2f6c-faab-46dd-8528-b7f8120ede2f), rendendo dunque la rinuncia a viaggiare (se non altro a mezzo aereo) un corollario della scelta di non vaccinarsi (quando effettuata, si intende, di propria spontanea volontà).

In questa “rotta” si collocano quelle iniziative, non solo di vettori, ma anche di associazioni del settore e di gestori aeroportuali volte alla realizzazione di veri e propri passaporti sanitari digitali che possano permettere ai passeggeri di dimostrare, per mezzo di un QR Code direttamente dal proprio dispositivo mobile, l’esito del tampone dagli stessi effettuato e, eventualmente in futuro, l’avvenuta vaccinazione. In questo solco si inseriscono le app in corso di sviluppo della stessa IATA (la “IATA Travel Pass App” https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/) ovvero, ancora, quella in corso di sviluppo a cura del World Economic Forum insieme alla Rockfeller Foundation (la “Common Pass App” https://thecommonsproject.org/commonpass), cui hanno aderito singoli vettori. In vero, nel comunicato stampa del 24 febbraio 2021 di IATA (Press Release: COVID-19 Cash Burn Continues – Urgent Preparations for Restart) si evidenzia come sia chiaro che i vaccini e i tamponi svolgeranno un ruolo determinante anche nel settore del trasporto. Pertanto, la IATA Travel Pass App consentirà ai passeggeri di controllare in modo sicuro i propri dati sanitari e di condividerli con le autorità competenti. A ciò si aggiunga che un numero crescente di compagnie aeree, tra cui Air New Zealand, Copa Airlines, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, RwandAir e Singapore Airlines, ha effettuato o si è impegnato a testare l’efficienza della IATA Travel Pass. Secondo lo stesso De Juniac, CEO di IATA, “una gestione digitale efficiente delle credenziali sanitarie è fondamentale per riavviare il settore atteso che i  processi manuali di gestione delle credenziali sanitarie non saranno in grado di gestire i volumi di traffico, una volta ripresa il settore dei trasporti. Pertanto, vi è la necessità che le soluzioni digitali siano sicure, possano interagire con i sistemi esistenti, possano allinearsi agli standard globali e rispettare la privacy dei dati. Tali necessità sono al centro dell’attenzione nel processo di sviluppo del Travel Pass IATA.

Nella fase iniziale, si ritiene che la IATA Travel Pass si concentrerà sui dati relativi ai tamponi effettuati prima della partenza, ma, nelle intenzioni dell’associazione, c’è già anche quella di inserire nella documentazione digitale anche la vaccinazione eseguita.

Secondo quanto riportato da TTG Italia (nell’articolo “Passaporti sanitari e voli: le compagnie accelerano” del 24 febbraio 2021), il Gruppo Lufthansa si sta preparando a a scendere in campo sul tema del passaporto sanitario, prevedendo, su taluni voli (quelli su Istanbul da Francoforte e su New York Newark da Monaco e Francoforte), che “i passeggeri che viaggiano su questi voli riceveranno una notifica anticipata e un collegamento a un portale in cui è possibile archiviare i relativi dati di contatto e certificati – informa il gruppo in una nota -. Al centro servizi, i documenti vengono controllati. Dopo il controllo, il cliente riceve una conferma via e-mail, se i certificati soddisfano i requisiti di ingresso o un feedback se i documenti non sono sufficienti. Indipendentemente da ciò, i certificati originali devono continuare a essere trasportati durante il viaggio”.

Ove, dunque, introduzione di tamponi obbligatori e passaporti sanitari fossero solo le prime tappe e i vettori aerei valutassero di inserire l’obbligatorietà dei vaccini come condizione per l’imbarco sui voli commerciali, occorrerà considerare la legittimità di tale obbligo rivolto, ovviamente, non solo ai passeggeri, ma anche alle crew. 

Focalizzando l’attenzione sull’equipaggio e gli incaricati del vettore eventualmente impiegati nell’assistenza a terra, si segnala la corrente dottrinaria formatasi in Italia (sviluppata dal Prof. Pietro Ichino e dal Prof. Maurizio Del Conte, vedasi gli articoli dagli stessi pubblicati quali approfondimenti editi da Wolters Kluwer, rispettivamente il giorno 8 gennaio 2021  dal titolo “Vaccino  anti- Covid : può il datore di lavoro imporlo e, in caso di rifiuto, licenziare il lavoratore?” e il giorno 17 febbraio 2021 dal titolo “Vaccino anti COVID-19: quali soluzioni per il datore di lavoro?”)  secondo cui, sebbene non vi sia alcuna norma che obblighi alla vaccinazione contro il Covid- 19, finché dura la pandemia, sarebbe consentito a un imprenditore richiedere la relativa vaccinazione come misura di sicurezza ai propri dipendenti che abbiano l’effettiva possibilità di sottoporvisi. In altre parole, parte della dottrina giuslavoristica italiana ritiene che sia possibile, per il datore di lavoro, imporre la vaccinazione al proprio dipendente.

Una tale conclusione viene motivata sul presupposto che il contratto di lavoro costituisce un esempio evidente della disponibilità di diritti personalissimi: con esso, infatti, chi vive del proprio lavoro accetta la limitazione della propria libertà e del right to be let alone che inevitabilmente deriva dal “contatto contrattuale”, oggetto essenziale della pattuizione. Impegnandosi nello stretto “contatto” tipicamente proprio di questa relazione contrattuale, ogni persona accetta non solo la ovvia limitazione della propria libertà di movimento, ma anche la possibilità di indagini dell’imprenditore sulle proprie attitudini e i propri precedenti professionali, la possibilità di essere sottoposta a visita medica domiciliare dal servizio ispettivo competente, e così via. Allo stesso modo chi vive del proprio lavoro accetta la possibilità che – pur in assenza di alcuna norma legislativa da cui derivi l’obbligo di una determinata vaccinazione per tutti – gli si chieda di vaccinarsi, perché il contratto di lavoro gli impone di rispettare le direttive, purché rispondenti al requisito fondamentale della ragionevolezza, impartite dal datore di lavoro circa le misure di protezione.

A sostegno di tale corrente dottrinaria vengono richiamati all’art. 2087 c.c. e all’art. 279 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL-Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). La prima norma obbliga l’imprenditore, pubblico o privato, ad adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Da qui, si ritiene che l’imprenditore ben possa, in ottemperanza all’art. 2087 c.c., a seguito di attenta valutazione del rischio specifico nella propria azienda, richiedere a tutti i propri dipendenti la vaccinazione, dove questa sia per essi concretamente possibile. Né, si ritiene, che gli interessati potranno opporre alla richiesta di un certificato di vaccinazione il divieto di indagini di cui all’art. 8 St. lav., dal momento che l’essersi sottoposti alla misura protettiva diventa, per effetto del contratto di lavoro, un dato rilevante circa la loro prontezza ad adempiere correttamente.

L’altra norma direttamente rilevante è, come detto, l’art. 279 TUSL. La previsione è bensì riferita al rischio di infezione derivante da un “agente biologico presente nella lavorazione” (c. m.); tuttavia, se l’obbligo è esplicitamente previsto dalla legge per questo rischio specifico, è ragionevole ritenere che lo stesso obbligo gravi sull’imprenditore per la prevenzione di un rischio di infezione derivante da un virus altamente contagioso, del quale può essere portatrice una qualsiasi delle diverse persone contemporaneamente presenti nello spazio aziendale chiuso nel quale l’attività lavorativa è destinata a svolgersi.

A questa applicazione estensiva dell’art. 279 TUSL si obietta che le norme protettive in materia di sicurezza e igiene del lavoro “sono pensate per prevenire i rischi derivanti dal luogo di lavoro” e non i rischi provenienti dall’esterno. Ma per superare questa obiezione si ritiene possa essere sufficiente considerare che l’imprenditore, nell’esercizio del suo potere organizzativo, è tenuto a valutare e prevenire anche i rischi provenienti da agenti esterni all’azienda, come per esempio gli agenti atmosferici, cui i dipendenti possono essere esposti nello svolgimento della prestazione, i comportamenti imprudenti o addirittura dolosi di terzi, o gli agenti patogeni di cui possa essere portatore un utente del servizio o un fornitore. A questo proposito si osservi, peraltro, che il rischio dell’infezione da Covid -19, a differenza degli altri rischi di contrarre malattie infettive, è stato qualificato dalla legge come rischio di infortunio sul lavoro (art. 42, c. 2, d.l. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020) proprio in considerazione dell’elevatissima contagiosità e diffusione del virus che causa questa grave malattia e dell’alta probabilità che in un ambiente chiuso anche una sola persona portatrice del virus lo trasmetta ad altre: con questa norma il legislatore ha, in sostanza, considerato il fatto stesso di lavorare in un’azienda insieme ad altre persone come causa tipica del rischio di infezione da Covid -19. Che è quanto basta perché di questo rischio il datore di lavoro debba farsi pienamente carico.

Da ciò, è plausibile ritenere che il vettore possa richiedere alla crew di effettuare il vaccino.

Qualora un membro dell’equipaggio rifiutasse (in modo non giustificato da un comprovato impedimento personale di natura medico-sanitaria) la vaccinazione, parte della dottrina ritiene che la renitenza del dipendente alla vaccinazione sia in astratto suscettibile di essere trattata allo stesso modo del rifiuto di una qualsiasi altra misura di sicurezza, che nei casi più gravi può portare al licenziamento disciplinare, ovvero, nei casi di minore gravità, alla sospensione dal lavoro fino a che la pandemia non sia cessata: sospensione che in questo caso, a differenza del caso di rifiuto giustificato da impedimento di natura medica, non comporterà il diritto al trattamento economico, ovvero ancora, qualora sia impossibile la sostituzione temporanea del dipendente renitente, al licenziamento per motivo oggettivo, salvo il rispetto del blocco in atto fino alla fine di marzo 2021. In sintesi, si ritiene che, nonostante la riserva di legge posta dalla Costituzione, il datore di lavoro possa esigere dai dipendenti la vaccinazione contro il Covid -19 quando essa sia concretamente possibile, sulla base di tre argomenti essenziali:

– come quasi tutti i diritti assoluti della persona, anche la libertà di sottoporsi o no alla vaccinazione antiCovid-19 è suscettibile di limitazione di fonte contrattuale, pur in assenza di una legge che disciplini specificamente la materia; 

– la comunità scientifica internazionale è concorde circa la necessità urgente di combattere la pandemia da Covid -19 mediante la vaccinazione di massa;

– quando anche il singolo datore di lavoro, in relazione alle caratteristiche dell’organizzazione del lavoro nella propria azienda, ravvisi nella vaccinazione contro il  Covid -19 una misura utile per ridurre apprezzabilmente il rischio specifico di trasmissione dell’infezione a causa del contatto tra le persone in seno all’azienda, egli ha il potere/dovere contrattuale – e non solo – di adottare questa misura, consigliata dalla scienza e dall’esperienza, ed esigerne il rispetto da parte dei dipendenti come parte dell’obbligazione contrattuale gravante su di loro.

Andando invece ad analizzare la ulteriore possibilità, immaginata da taluni vettori, di permettere l’imbarco e, quindi, la possibilità di eseguire il trasporto, ai soli passeggeri vaccinati mediante una modifica delle condizioni generali di contratto, si ritiene che la posizione espressa possa esporsi a critiche.

In vero, sebbene, prendendo in esame solo quanto disposto all’articolo 1341 c.c., una clausola che imponga l’obbligo di vaccinazione quale requisito per accedere al trasporto da parte del vettore potrebbe non essere ritenuta vessatoria, una tale eventuale clausola si presta alle seguenti osservazioni.

In primo luogo, detta clausola potrebbe essere qualificata come una condizione apposta al contratto di trasporto e quindi potrebbe essere interpretata nel modo che segue: “l’obbligo del vettore di eseguire il trasporto sussiste a condizione che il passeggero si sottoponga a vaccinazione”. 

È evidente che una tale clausola sarebbe nulla poiché qualificabile come condizione sospensiva meramente potestativa, dipendendo l’evento trasporto dalla libera scelta del passeggero di sottoporsi o meno a vaccinazione.

In secondo luogo, anche qualora una tale clausola non venga interpretata come condizione, si può ritenere che essa non possa che essere ritenuta nulla perché contraria all’art. 13 della Costituzione.

Viene, infatti, alla mente la pronuncia n. 471 del 1990 della Corte Costituzionale che è arrivata ad affermare, per la prima volta, che la “libertà” di cui all’art. 13 Cost. comprende anche la libertà di ciascuno di disporre del proprio corpo. Si è, così, giuridicamente riconosciuto che la libertà di autodeterminarsi in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo ha un diretto fondamento costituzionale nel principio di libertà personale, con la conseguenza che il diritto di autodeterminazione in riferimento a trattamenti di natura sanitaria non è più collegato al solo diritto alla salute, ma è espressione del generale diritto di libertà dell’individuo.

Orbene, si dovrebbe ritenere che una disposizione pattizia non possa giungere a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e conseguentemente limitare la possibilità di stipulare un contratto di trasporto.  

Peraltro, neppure si può sostenere che qualora un passeggero non intenda vaccinarsi possa scegliere di viaggiare con altro vettore che non abbia previsto una siffatta clausola, atteso che:

  • se la clausola fosse ritenuta legittima, tutti i vettori, in astratto, potrebbero adottarla, con conseguente impossibilità del passeggero di viaggiare utilizzando il mezzo aereo (unico
  • il passeggero potrebbe dover scegliere un vettore non competitivo per qualità, tipologia e prezzo dei servizi, con conseguente alterazione del mercato.

Ferme le superiori perplessità, non ci resterà che attendere per verificare quale siano le scelte che i vettori adotteranno per ternare di risollevarsi.

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