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Base associativa degli ETS: arrivano i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha diramato una nota fornendo degli importanti chiarimenti in merito alla composizione della compagine associativa degli enti del Terzo settore.

In particolare, oltre a fornire alcune delucidazioni con specifico riferimento alla disciplina di OdV ed Aps, il documento risponde ad un quesito di grande interesse: le imprese – ovvero gli enti for profit in generale – possono far parte della base associativa di un ente del Terzo settore e/o avere un ruolo all’interno della loro governance?

Mentre infatti il D.lgs. 112/17 prevede espressamente come gli enti lucrativi non possano esercitare in alcun modo attività di direzione/coordinamento/controllo di un’impresa sociale ex lege, lo stesso non può dirsi con riferimento agli ETS disciplinati dal D.lgs. 117/17.

Il codice del Terzo settore, infatti, non cita fra gli “enti esclusi” le società lucrative, facendo riferimento ad un insieme di soggetti di diversa natura elencati in maniera puntuale (es. pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, formazioni politiche, etc.).

Sul punto – sulla base di una interpretazione già adottata in passato dall’Agenzia delle Entrate che aveva dato atto dell’esigenza delle società di  “di   costituire  enti  del  terzo  settore  (o  di  partecipare  agli  stessi)  dietro  la  spinta  del  concetto   di   «responsabilità   sociale   d’impresa»” – il Ministero  conferma ora come “le  imprese  (ivi  incluse  quelle for  profit)  possano costituire  o partecipare  successivamente  alla base  associativa  degli  ETS nonché detenerne  il  controllo, sia  in forma  singola  (da  parte  di  una  unica  impresa)  che  in  forma  congiunta  tra  due  o  più  di  esse”.

Un chiarimento molto importante sia per le imprese che intendono costituire nuovi ETS, che per gli ETS partecipanti da enti di natura lucrativa.

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