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Non sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare in caso di accordo tra gli ex coniugi sulla ...

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia del Tribunale di primo grado con la quale il padre di tre figli era stato condannato per il reato di cui all’art. 570 bis c.p. ‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio’, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli.

L’uomo aveva omesso di versare integralmente l’importo di euro 1.111,77, quale assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio, a seguito di un accordo stragiudiziale sottoscritto con l’ex moglie, con il quale l’importo fissato dal giudice civile veniva consensualmente ridotto ad euro 800,00, alla luce delle precarie condizioni lavorative in cui si era trovato l’obbligato al versamento dell’assegno.

L’ex marito, quindi, aveva adempiuto all’accordo raggiunto con l’ex moglie, sebbene tale accordo non fosse stato trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale.

Secondo la Corte d’appello, il raggiungimento dell’intesa sarebbe stato irrilevante in sede penale, in quanto l’accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale, e, pertanto, doveva ritenersi comunque sussistente il reato addebitato.

Il padre ha, quindi, promosso ricorso in Cassazione, che si è espressa in senso contrario alla Corte d’appello.

Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 5236/2020) ‘non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570-bis cod, pen., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario’.

Infatti, come precisa la Cassazione, nella giurisprudenza civile di legittimità, si è già riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, che non producono effetti vincolanti tra le parti solo nel caso in cui siano chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure contengano condizioni contrarie all’ordine pubblico.

In mancanza di tali circostanze, l’accordo transattivo produce effetti obbligatori, senza necessità di essere recepito in un provvedimento giudiziario, e deve, pertanto, escludersi la sussistenza del reato di cui all’art. 570 bis c.p..

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