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Indennità di maternità: ne ha diritto anche l’amministratore di società (iscritta alla gestione separata INPS) che ...

Con Sentenza n. 7089 dello scorso 12 marzo 2020, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano) ha stabilito che non osta alla percezione della indennità di maternità l’avvenuta percezione nel periodo di astensione obbligatoria del compenso per la carica di amministratore.

L’INPS sosteneva che in virtù dell’applicazione agli iscritti alla gestione separata della tutela della malattia e maternità prevista per il lavoro dipendente, esisterebbe incumulabilità tra la percezione della relativa indennità e la percezione di un reddito lavorativo.

Tale tesi è stata ritenuta infondata.

Della materia della tutela e del sostegno della maternità e della paternità, con riferimento alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26), si occupa, in particolare, l’art. 64 del D.Lgs. 151/2001.

Dall’analisi del testo di tale norma (NB. nella versione analizzata dalla Corte ovverosia quella precedente alla modifica operata dalla L. 81/2017, di cui si dirà infra e che, si anticipa, risutla conforme alla decisione in analisi) si ricava che per le iscritte alla gestione separata INPS l’assimilazione della disciplina rispetto a quella dettata per il lavoro dipendente non è operata in via generale in relazione a tutti i suoi aspetti ma riguarda solo le “forme e modalità della tutela.

Tale disciplina, del resto, risente della peculiarità del lavoro prestato dagli iscritti alla gestione separata rispetto al lavoro dipendente.

E difatti, è espressamente richiamato il D.M. 4 aprile 2002, in virtù del quale il divieto di adibire le donne al lavoro per il periodo di astensione obbligatoria di cui al D.Lgs. 151/ 2001, art. 16, è esteso anche “ai committenti di lavoratrici … iscritte alla gestione separata”.

In tema, inoltre, l’art. 2 del D.M. 12 luglio 2007, precisa che le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all’indennità di maternità a condizione che l’astensione

  • risulti effettiva e
  • sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In conclusione, nel regime anteriore alla modifica apportata dalla L. 81/2017, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata, la corresponsione dell’indennità di maternità è correlata alla sola mancata prestazione di attività lavorativa debitamente attestata nelle forme sopra richiamate e non anche alla percezione per tale periodo dell’emolumento legato alla carica.

Non osta quindi alla percezione dell’indennità di maternità la sussistenza di redditi che non siano collegati all’effettiva prestazione di attività lavorativa.

È doveroso tuttavia da ultimo rilevare che la disposizione in commento (art. 64 del D.Lgs. 151/2001) è stata modificata dalla L. 81/ 2017 (art. 13, comma 1), prevedendo ora che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente “a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa“.

La nuova disposizione da un lato conferma la decisione in commento ma, da un altro lato, la contraddice.

Se, difatti, conferma la cumulabilità della percezione dell’emolumento con l’indennità in parola, pare slegare quest’ultima dall’effettività della prestazione.

A ben vedere, il risultato è il medesimo ma la prospettiva risulta significativamente differente, soprattutto con riguardo agli interessi (entrambi costituzionalmente garantiti) in gioco.

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