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Bitcoin e criptovalute: primo tentativo di definizione da parte del legislatore

Con il D.Lgs. 90/2017, contenente nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, il legislatore italiano ha tentato di fornire una prima definizione normativa di una c.d. “criptovaluta” (pur parlando di “valuta virtuale”), descrivendola come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”, e dei c.d. “exchange di criptovalute” (qualificati come “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”), descrivendoli quali “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”.

Si tratta di uno dei primi approcci normativi, destinati a diventare sempre più frequenti a livello nazionale e sovranazionale, che mira a far sorgere una cornice regolamentare di massima nella quale far muovere le criptovalute.

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