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La presenza di una fotografia in rete senza indicazione dell’autore non può far presumere che sia in pubblico dominio

L’oggetto della fotografia e le modalità in cui è stata realizzata, da un elicottero della Guardia di Finanza impegnato in una operazione di salvataggio, depongono per la sua inclusione nella categoria del reportage fotografico; né si evincono dalla stessa elementi di segno diverso, rivelatori della sua natura artistica, quali, indicativamente, la predisposizione dello scenario, l’impiego di modelli, la scelta di determinate particolari condizioni ambientali e metereologiche, la realizzazione di effetti particolari, in larga parte incompatibili con le circostanze in cui è stata eseguita. La partecipazione al World Press Photo non costituisce elemento di segno contrario, trattandosi, come dice il nome, di un concorso relativo a fotografie di carattere giornalistico”.

Con questa motivazione, le Sezioni Specializzate del Tribunale di Roma (sentenza n. 7659 del 26/05/2020) hanno negato il carattere di opera dell’ingegno ad uno scatto realizzato da un fotografo professionista nel 2014, durante un’operazione di salvataggio nel Canale di Sicilia, che rappresentava un barcone di migranti ripreso dall’alto.

La fotografia era poi stata mandata in onda da un’emittente televisiva, come sfondo alle spalle del conduttore, senza il consenso dell’autore che aveva quindi azionato l’immagine chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. L’emittente si era costituita rilevando il difetto di prova circa la titolarità dei diritti, contestando il carattere creativo dell’immagine, eccependo l’assenza delle indicazioni necessarie per la tutela quale fotografia semplice e richiamando l’esimente di cui all’art. 65 LDA.

Il Tribunale ha in primo luogo affermato che la titolarità dei diritti in capo all’attore si può desumere dall’indicazione del nome e dell’anno sul sito World Press Photo e sul sito personale del fotografo, circostanze che nelle foto digitali pubblicate sul web soddisfano il requisito di cui all’art. 90 LDA.

Richiamando costante giurisprudenza sul punto, il Collegio ha poi ricordato come “Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale […] così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia”.

Il Tribunale ha poi ribadito che “la possibilità che la fotografia circolasse in rete senza l’indicazione del nome del suo autore non costituisce elemento che possa esimere da responsabilità [l’emittente], che non può non essere consapevole della necessità di rispettare il diritto di autore, e la cui difesa sul punto si è limitata ad affermare che era astrattamente possibile (ed anzi sarebbe verosimile) che essa abbia estratto l’immagine da un sito non recante l’indicazione dell’autore”.

Da ultimo, non poteva ritenersi applicabile l’esimente di cui all’art. 65 LDA (“La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato”) poiché la stessa presuppone l’esistenza di un nesso specifico tra l’evento di  cronaca e l’opera tutelata, ad esempio un servizio televisivo su una mostra d’arte: nel caso in esame, la fotografia era invece stata genericamente utilizzata in funzione illustrativa della tematica generale dell’immigrazione.

L’emittente è stata quindi condannata al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Euro 7.500,00 (stante la mera funzione di sfondo nel corso della trasmissione), e morale, quantificato in Euro 3.750,00.

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