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Il personaggio di un film può essere tutelato dal diritto d’autore?

Con pronuncia del 16 aprile 2021 il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, ha rigettato la domanda della società produttrice di una nota trilogia western che aveva lamentato la violazione dei propri diritti autorali nei confronti delle società produttrici e distributrici di un cartone animato nel quale sarebbe presente un personaggio identico a quello degli anteriori film western.

Nello specifico, i film azionati in giudizio erano stati interpretati da un noto attore hollywoodiano, che vestiva i panni di un pistolero solitario senza nome ispirato da un alto ideale di giustizia, caratterizzato da specifici elementi iconografici e da un profilo psicologico peculiare. Di tale personaggio la società attrice ha rivendicato la paternità autorale, sulla falsariga di numerose pronunce che avevano riconosciuto tutela specifica ai singoli personaggi in quanto dotati di caratteristiche uniche.

L’attrice ha quindi allegato che tale personaggio sarebbe stato consapevolmente plagiato dal produttore del cartone animato oggetto di causa, nel quale compariva – in una scena di circa due minuti – una figura che avrebbe ripreso le fattezze e le caratteristiche esteriori de ‘l’uomo senza nome’, la sua espressione vocale, la sua corporatura e le sue caratteristiche morali (con evidenti richiami anche all’attore hollywoodiano interprete dei film).

Peraltro, le parti avevano condotto lunghe trattative in relazione alla concessione in licenza del personaggio ma, fallite le negoziazioni, la società convenuta avrebbe comunque richiamato il personaggio pur in assenza di un esplicito consenso.

Il Tribunale, pur dando per evidente il richiamo da parte del cartone oggetto di causa alla trilogia western prodotta dalla società attrice, ha rigettato le domande di quest’ultima facendo leva, in particolare, sulla c.d. dottrina del “fair use” di origine anglosassone, “che valuta la sussistenza o meno di plagio anche dall’entità dell’uso che si è svolto dell’opera asseritamente plagiata, non potendosi assumere l’esistenza di un plagio ‘commercialmente innocuo’”. Il Collegio ha in particolare fatto riferimento ad una pronuncia del Tribunale di Milano (sentenza n. 12451 del 2017), secondo cui “per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita, si richiede di valutare in particolare la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato“.

In applicazione di tale principio, il Collegio ha quindi escluso la violazione dei diritti di privativa della società attrice alla luce del ruolo temporalmente limitato che il personaggio oggetto di contestazione ha rivestito nell’opera asseritamente plagiaria (circa due minuti).

A prescindere dal profilo di natura temporale, è di particolare interesse la motivazione con cui il Tribunale ha escluso a monte la tutela del personaggio rivendicato dall’attrice, negandone la qualifica di “opera dell’ingegno” e dunque escludendo l’applicazione della legge sul diritto d’autore, definendo tale personaggio privo di caratteristiche creative “frutto di un’autonoma e personale creazione artistica da parte del suo ideatore il quale racchiuda delle caratteristiche tali da renderlo immediatamente riconoscibile in quanto tale, quale estrinsecazione della personalità artistica del creatore, anche al di fuori del contesto in cui originariamente è stato collocato ed inventato”: “l’uomo senza nome” non è successivamente più comparso in alcuna altra opera cinematografica al di fuori della nota trilogia, non appare frutto di un’idea creativa ed originaria, quanto la rielaborazione personale e non evolutiva di prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica e non ha acquisito ad avviso del Collegio una penetrazione né una permanenza nel pubblico, nella critica cinematografica o nelle successive opere tale da renderlo qualificabile come opera creativa e univocamente identificabile.

Un personaggio autoriale, quando addiviene ad una caratterizzazione tale da farlo diventare immediatamente percepibile come tale dal pubblico o dalla critica, e quindi potenzialmente latore di diritti autoriali, deve necessariamente diversificarsi dall’attore che lo impersona; si pensi per esempio al personaggio di “James Bond ” o al personaggio narrativo dei Sherlock Holmes, i quali, caratterizzati da una nota ed inequivocabile iconografia, senz’altro sono soggetti a titolarità autoriale in quanto assolutamente determinati nel contesto narrativo e potenzialmente interpretabili da una pluralità di attori ed in contesti storici e geografici totalmente differenti (vi sono storie di Sherlock Holmes ambientate nella Londra di fine dell’ottocento così come storie ambientate nella Londra del presente o in altri contesti geografici rispetto all’Inghilterra laddove il personaggio principale è sempre immediatamente riconoscibile)”.

Per il Tribunale, sarebbe quindi mancata la sussistenza di uno scarto semantico rispetto ai precedenti archetipi diffusi sul mercato, necessario a configurare il personaggio quale frutto del momento creativo del regista, poiché in esso “emergono molteplici e ricorrenti caratteristiche già note nella letteratura (lo stereotipo dell’eroe negativo, ambiguo, doppiogiochista, straniero, fuorilegge risale ai primordi della letteratura occidentale con l’Odissea) e nello specifico settore cinematografico”; e, infatti, “poco rimane, quasi nulla, del personaggio de ‘l’uomo senza nome’ se si sottraggono alla tipizzazione di questo personaggio tutte le caratteristiche già note dell’eroe (o antieroe) errante e del contesto tipicamente western”.

Il Collegio ha quindi concluso negando al personaggio rivendicato dall’attrice peculiari caratteristiche autoriali, e dunque la titolarità in capo alla stessa di diritti di privativa su di esso, in quanto privo di una “penetrazione ovvero una permanenza nel pubblico, nella critica cinematografica o nelle successive opere tale da renderlo qualificabile come opera creativa ed identificabile come tale”.

La pronuncia appare di particolare interesse in quanto fornisce alcuni spunti concreti in relazione alla tutelabilità dei personaggi sia nelle opere cinematografiche sia in altri ambiti come le campagne pubblicitarie nelle quali citazioni e riferimenti assumono sempre un peso rilevante.

 

 

 

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