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Update | La fotografia di un calciatore in campo può essere considerata un’opera d’arte?

I parametri concreti utilizzati per distinguere opere fotografiche – che godono della stessa tutela offerta dalla legge sul diritto d’autore ad altre opere dell’ingegno, ad esempio opere letterarie o musicali – e fotografie semplici – che possono accedere ad una tutela giuridica più contenuta e limitata nel tempo – sono da sempre oggetto di un dibattito che si è intensificato negli ultimi anni con la diffusione di smartphone con fotocamere sempre più avanzate.

La giurisprudenza ha quindi dovuto svolgere in svariate occasioni delle analisi qualitative per definire se uno scatto fosse stato abbastanza studiato, preparato e costruito tecnicamente per farlo qualificare – o meno – come opera d’arte fotografica.

Tra alcuni interessanti precedenti, il Tribunale di Milano (Sezioni Specializzate, sentenza del 03/06/2020 n. 3108) ha affrontato il caso di un fotografo che, dopo aver realizzato uno scatto a bordo campo durante una partita di Serie A, aveva notato l’uso dell’immagine da parte di un’importante emittente televisiva nazionale. Nello specifico, la fotografia era stata mandata in onda per 14 secondi consecutivi e la registrazione della puntata era stata resa disponibile in streaming sulla piattaforma dell’emittente.

Fallito il tentativo di composizione bonaria tra le parti, il fotografo aveva chiesto la condanna dell’emittente a riconoscere un equo compenso di Euro 4.400 oltre al rimborso delle spese sostenute per la lite. L’emittente aveva invece sostenuto che lo scatto non potesse essere qualificato come opera dell’ingegno e che, in ogni caso, la fotografia fosse stata reperita su una banca dati priva delle informazioni obbligatorie previste dalla legge sul diritto d’autore, con conseguente assenza di tutela anche quale fotografia semplice.

Nel decidere la controversia, il Tribunale ha accolto l’eccezione dell’emittente sulla natura dello scatto oggetto di causa. Sebbene non fosse contestata “l’indubbia qualità tecnica e grafica dello scatto”, lo stesso si sostanziava in un “ritratto a bordo campo nel corso di una competizione sportiva, con conseguente funzione di mera cronaca dell’evento”. Dal confronto degli altri ritratti dello stesso calciatore prodotti in giudizio dall’emittente, non emergevano infatti particolari differenziazioni tali da attribuire allo scatto in questione un carattere distintivo o particolarmente creativo rispetto alle altre immagini dello sportivo. Le Sezioni Specializzate hanno quindi confermato l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che qualifica come protetti dalla più ampia tutela autorale solo “gli scatti che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata”, laddove invece la fotografia semplice è una “mera rappresentazione di accadimenti della vita, ancorché mediante tecniche fotografiche particolarmente raffinate o complesse”.

Quanto alla libera riproducibilità dello scatto, che sarebbe stato reperito su un archivio online, il Tribunale ha invece ritenuto che un operatore professionale avrebbe potuto facilmente avvedersi dell’esistenza di privativa sullo scatto, anche utilizzando la ricerca tramite immagini offerta da Google attraverso la quale sarebbe stato possibile risalire al portale nel quale erano riportati tutti gli elementi richiesti dalla legge sul diritto d’autore. La scelta di riprodurre l’immagine senza dare dimostrazione della provenienza della stessa dimostrerebbe quindi “la piena accettazione del rischio che la fotografia potesse essere protetta da privative concesse dalla legge”, con conseguente ricaduta nell’elemento psicologico del dolo, ancorché nella sua forma eventuale.

A livello risarcitorio, l’emittente aveva riferito che i prezzi medi per lo sfruttamento economico di scatti simili fossero pari ad Euro 175. Il fotografo, al contrario, aveva dato prova della concessione in licenza di due scatti per la pubblicazione su un quotidiano di tiratura nazionale per complessivi Euro 1.000.

Il Tribunale, ricordando come non possa riconoscersi alcuna componente a titolo di danno non patrimoniale per gli usi non autorizzati delle fotografie semplici, ha quindi ritenuto provato il prezzo del consenso e ha liquidato il danno in complessivi Euro 500, condannando l’emittente anche al rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale nonché a quelle connesse alla lite.

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