Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La somiglianza tra due brani musicali implica plagio evolutivo?

Con “plagio evolutivo” si intende un’ipotesi complessa di illecito autorale nel quale una distinzione solo formale tra le opere comparate implica che la nuova, “per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento eseguito su quest’ultima, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest’ultima” (Cass. civ. n. 14635 del 06/06/2018).

Applicando tale principio, la Corte d’Appello di Firenze, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa (sentenza n. 362 del 11/02/2020), ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Firenze aveva escluso che il brano di un noto cantante italiano costituisse plagio di una canzone rilasciata un anno prima da un autore che lamentava una sostanziale coincidenza di titolo, melodia, parole e idea ispiratrice.

In primo grado, il Tribunale aveva rilevato il mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere probatorio circa il carattere creativo dell’opera musicale e che la valutazione in termini di illecito non potesse basarsi sulla semplice somiglianza o affinità tra testi e melodie. Nello specifico, il brano azionato in giudizio era contraddistinto da un titolo comune a molte altre opere, utilizzava un linguaggio appartenente al patrimonio linguistico diffuso (vocaboli come “cuore”, “amore” ed “emozione”), non era composto da elementi musicali innovativi né originali (armonia, melodia, ritmo, timbro, struttura generale) e non poteva quindi accedere alla tutela autorale.

In sede di impugnazione, l’attore ha contestato l’analisi atomistica svolta dal Giudice di prime cure, eccependo che una valutazione complessiva sintetica delle opere avrebbe fatto emergere un caso di “plagio evolutivo”. La Corte d’Appello, dopo aver rilevato la tardività della difesa attorea che in primo grado aveva fondato le proprie domande esclusivamente sul c.d. “plagio semplice”, ha confermato le risultanze della CTU che aveva evidenziato le palesi difformità armoniche e la minore ricchezza lessicale del testo attoreo, configurandosi la prima opera “come una ballad del genere delle composizioni di Leonard Cohen e la seconda quale pop italiano”.

Proprio perché il giudizio deve seguire una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, incentrata sull’esame comparativo degli elementi essenziali delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l’effetto unitario […] nel caso di specie […] non è ravvisabile né il mero plagio né il c.d. plagio evolutivo”.

Leave a comment