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La mancata indicazione dell’autore di un’opera riprodotta sul volume di un’enciclopedia viola i diritti morali

È contrario alla lettera ed alla ratio legis affermare che l’inadempimento all’obbligo di menzionare il nome dell’autore – allorquando sia stata positivamente accertata la circostanza di fatto che l’opera sia stata pubblicata come anonima, pur senza l’attribuzione ad altri – rispetti il diritto morale d’autore. Il diritto a vedersi attribuita la paternità dell’opera, quale diritto della persona, viene leso, invece, dalla mancata indicazione di tale paternità, sia stata essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell’opera ad altri”.

Con questo principio, la Corte di Cassazione (sentenza n. 18220 del 05/07/2019) ha cassato la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto che l’anonimato – ossia l’omessa indicazione del nome dell’autore di alcune tavole illustrative sui volumi dell’Enciclopedia Treccani – non produce alcun pregiudizio ove non si accompagni all’attribuzione usurpativa della paternità ad altri.

Nello specifico, la Corte ha rilevato come l’obbligo di indicare il nome dell’autore dell’opera concorre alla specifica identità personale dello stesso, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all’identità, all’onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale: l’autore può disporre dei diritti patrimoniali sull’opera, ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità.

Pertanto, anche laddove le parti dovessero prevedere contrattualmente la facoltà del cessionario dei diritti di utilizzazione economica sull’opera di non menzionare l’autore, tale previsione risulterebbe nulla e non consentirebbe comunque di prescindere dal riconoscimento della paternità dell’opera stessa.

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