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Pubblicazione dell’immagine dei figli sui social media: è necessario il consenso di entrambi i genitori anche se la f...

  1. Introduzione

Con ordinanza di reclamo del 30/08/2021, il Tribunale di Trani ha confermato l’orientamento – ormai consolidato – secondo cui è necessario il consenso di entrambi i genitori non solo per lo sfruttamento commerciale dell’immagine dei figli, ma anche per la semplice diffusione sui social media di contenuti che li ritraggano.

  1. La vicenda

Il procedimento cautelare era stato instaurato dal padre di una bambina di 9 anni, separato dalla moglie, che aveva domandato al Tribunale di ordinare alla coniuge la rimozione dai social media di immagini e video della figlia pubblicati senza il suo consenso nonché di inibire ogni futura attività di diffusione di tali contenuti.

La madre della bambina aveva infatti confermato di aver postato alcuni video della minore sul proprio profilo TikTok ma non aveva fornito prova del consenso del padre alla pubblicazione di tali contenuti.

  1. Le argomentazioni del Tribunale

In primo grado, la domanda cautelare era stata rigettata per motivi processuali a causa della mancata puntuale indicazione, da parte del ricorrente, delle domande che avrebbe formulato nel successivo futuro di merito.

In fase di reclamo, il Collegio ha invece ritenuto fondate le richieste cautelari, rilevando come la pubblicazione su TikTok di contenuti raffiguranti la figlia minore – in assenza del consenso di entrambi i genitori – integri la violazione di norme nazionali, europee ed internazionali tra cui:

  • l’art. 10 c.c., che disciplina l’esposizione dell’immagine delle persone;
  • la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, secondo cui i minori non devono essere oggetto di interferenze arbitrarie né di affronti al suo onore o reputazione;
  • l’art. 8 GDPR, in forza del quale l’immagine fotografica costituisce dato personale la cui diffusione, anche ai sensi del Codice della Privacy, integra un’interferenza nella vita privata sicché nel caso di minori di 16 anni (età ridotta dalla normativa italiana a 14 anni), è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in luogo dei figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine dei minori.

Il Tribunale ha escluso che il consenso di uno dei genitori della minore potesse essere ritenuto implicito nel fatto che il padre fosse a conoscenza della pubblicazione dei contenuti avendo accesso al profilo TikTok della moglie, poiché la possibilità di visionare un profilo social non equivale all’accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia. Al contrario, la proposizione del ricorso cautelare era una chiara espressione del dissenso di quest’ultimo.

Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora in quanto “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati”.

  1. Gli ordini cautelari impartiti dal Tribunale

Ritenendo fondato il reclamo del padre della bambina, il Tribunale ha:

  • disposto la rimozione delle immagini e dei dati della minore inseriti su qualsiasi social network;
  • inibito ogni ulteriore diffusione dei contenuti su social e mass media; e
  • fissato una penale di Euro 50 (in favore della bambina) per ogni giorno di ritardo nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria da parte della madre.

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