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Kiko vs Wycon: confermata la tutela del diritto d’autore per i concept store

1. Introduzione

L’ultimo capitolo della controversia sorta nel 2013 tra i leader della cosmetica Kiko e Wycon si è concluso con la conferma della tutela autorale per i concept store di Kiko, vere opere dell’ingegno, e con un rinvio alla Corte d’Appello di Milano per il riesame di alcuni profili risarcitori.

 

2. Il caso

Nel 2013, Kiko aveva citato Wycon al fine di far accertare l’indebita ripresa, nell’allestimento dei suoi negozi, degli elementi aventi originale combinazione nel loro insieme, caratterizzanti i punti vendita Kiko, dello sfruttamento del layout, frutto di anni di investimento e ricerca, e della concorrenza parassitaria, determinata dall’imitazione continuativa e sistematica delle iniziative dell’attrice, nonché la violazione dei diritti esclusivi di Kiko sul progetto di architettura realizzato dallo Studio Iosa Ghini Associati.

Sia il Tribunale di Milano sia la Corte d’Appello avevano riconosciuto la fondatezza delle pretese di Kiko, inibendo a Wycon l’ulteriore sfruttamento del progetto di architettura di interni del concept store, fissando una penale di Euro 10.000 per ogni negozio che avesse mantenuto ancora detti arredamenti e condannando Wycon al risarcimento dei danni quantificati in Euro 716.250.

In particolare, il Tribunale aveva rilevato che la scelta, la combinazione, il coordinamento e la conformazione complessiva degli elementi utilizzati per l’arredamento dei negozi Kiko quali “l’ingresso open space con ai lati due grandi grafiche retroilluminate, all’interno espositori laterali consistenti in strutture continue ed inclinate aventi pareti caratterizzate da alloggi in plexiglass trasparente traforate nei quali sono inseriti i prodotti, «isole» a bordo curvilineo posizionate al centro dei negozi per contenere i prodotti fornire piani di appoggio, presenza di numerosi schermi TV incassato negli espositori inclinati, utilizzazioni di combinazioni dei medesimi colori (bianco, nero, rosa/viola) e di luci ad effetto discoteca”, espressi nel progetto di architettura di interni, presentavano “sufficienti elementi di creatività, in quanto non imposti dal problema tecnico che l’autore voleva risolvere, tali da rendere originale e creativo il progetto di architettura e quindi meritevole di tutela”.

 

3. La conferma della Cassazione

Nell’ambito di un complesso giudizio, nato da un ricorso affidato a 12 motivi di gravame, Wycon ha lamentato la non tutelabilità come opera dell’architettura del progetto di allestimento d’interni dei negozi Kiko “in quanto difetterebbe l’individuazione di una superficie di immobile specifica, in cui l’opera dovrebbe incorporarsi, e l’organizzazione di tale spazio mediante elementi strutturali fissi, quanto, al più, nell’ambito delle singole opere del design industriale e dei singoli elementi di arredo, nella specie, ai sensi dell’art. 2 n. 10 l.a., protezione questa che richiede, tuttavia, il concorso, con il carattere creativo necessario in ogni opera dell’ingegno, anche del requisito del valore artistico”.

La Corte ha ricordato che l’opera dell’ingegno è protetta dall’ordinamento purché presenti un qualche elemento o combinazione che sia originale, frutto della creatività, così da potersi identificare, pur inserendosi in un genere assai diffuso, per essere un prodotto singolare dell’autore e da poter essere individuata tra le altre analoghe. La nozione di architettura comprenderebbe quindi quell’attività intellettuale “rivolta alla creazione e modificazione degli spazi per renderli fruibili all’uomo”, anche nell’organizzazione degli interni.

Su questi presupposti, richiamati anche i precedenti della Corte di Giustizia UE in punto di esigenza di originalità per la tutela autorale senza necessità di produzione di un effetto visivo rilevante dal punto di vista estetico, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5 n. 2 l.a. («i disegni e le opere dell’architettura»), non rilevando il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore”.

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