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La Banca risponde per l’assegno non trasferibile solo se la contraffazione si percepiva ad occhio nudo

Le Corte di Cassazione, con sentenza n. 1377 del 26 gennaio 2016, ha stabilito che la Banca è responsabile per il pagamento di un assegno falso non trasferibile solo se l’alterazione sia tale da poter essere facilmente percepita.

Secondo la Corte, infatti, ai fini dell’accertamento della responsabilità della Banca, non è sufficiente la mera rilevabilità della falsificazione del titolo, ma occorre che essa sia visibile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature né deve essere un esperto grafologo.

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