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La business judgment rule in fase di startup

Il Tribunale di Roma con la sentenza del 6 aprile 2020 è intervenuto sulla questione della business judgement rule con particolare riferimento alle scelte organizzative della società. Nel caso di specie, sono stati contestati all’amministratore delegato ed al direttore generale di una società, la cui attività non era ancora iniziata, alcune scelte organizzative, tra cui l’assunzione di diverse persone con contratti a tempo indeterminato, che hanno portato la società medesima ad un esborso economico rilevante.

Secondo i giudici romani, “la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere”. Ebbene, la società in questione attraversava una fase di “startup”, senza difatti aver ancora ricevuto le rilevanti autorizzazioni per esercitare l’attività di intermediazioni assicurativa. Tale situazione imponeva all’amministratore ed al direttore generale di adottare scelte più “consapevoli ed attendiste”. Alla luce di quanto occorso, la condotta del management è da considerarsi quale atto di mala gestio che ha scaturito un danno rilevante al patrimonio della società. Afferma, infatti, il Tribunale “la scelta organizzativa rimane pur sempre una scelta afferente al merito gestorio per la quale vale il criterio dell’insindacabilità e ciò pur sempre nella vigenza dei limiti sopra esposti e, cioè, che la scelta effettuata sia razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”.

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