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La comunicazione della scontistica tra le FAQ del Mise e la giurisprudenza dell’AGCM

Se è vero che ormai una vendita su quattro in Italia è effettuata a prezzi scontati, con percentuali ancora più elevate con riferimento a beni tecnologici e di largo consumo, è evidente come il tema connesso a come comunicare ai consumatori tali promozioni in modo chiaro e trasparente sia prioritario per gli inserzionisti, anche tenuto conto dei rischi sanzionatori che ne potrebbero derivare a loro carico.

L’entrata in vigore degli articoli 17 bis e ss. del Codice del Consumo ha posto, infatti, immediatamente il tema di come individuare il prezzo pieno da riportare (barrato) con la percentuale di sconto, insieme alla perimetrazione delle fattispecie incluse ed escluse dai relativi vincoli ed alla possibilità di richiamare prezzi consigliati o di listino. Un aiuto nell’applicazione di tali principi, in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, è intervenuto, all’indomani del recepimento della direttiva Omnibus, grazie alla pubblicazione da parte del Mise delle proprie FAQ in data 28 giugno 2023 (https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/annunci-di-riduzione-di-prezzo-domande-frequenti-faq).

E’ stato sin da subito ben chiaro a tutti che la conformità formale agli articoli 17 bis e ss. del Codice consumo non avrebbe di per sé escluso la possibile illiceità degli annunci di riduzione del prezzo come pratica commerciale scorretta tenuto conto degli “Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori” (richiamati, infatti, dalle stesse FAQ del Mise).

Ciò che, invece, non era previsto è che si creasse una sorta di divaricazione, a livello interpretativo, tra quanto riportato nelle FAQ del Mise con riferimento all’art. 17 bis del Codice del Consumo e l’indirizzo espresso dall’AGCM (cfr. decisione 16 dicembre 2025 n. 31788 (https://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2031/1/getDominoAttach?urlStr=81.126.91.44:8080/C12560D000291394/0/7B960C115AE11646C1258D7600597DD4/$File/p31788.pdf ).

Vediamo, in sintesi, quali sono i profili su cui è emerso questo disallineamento.

  1. Differenze nella metodologia di determinazione del prezzo precedente

La FAQ n. 6 del Mise specifica che ogni offerta al pubblico di un determinato bene ad un determinato prezzo, anche solo per un giorno, fa sì che tale prezzo possa essere preso in considerazione come “prezzo precedente”. Al contrario l’AGCM richiede che il prodotto sia effettivamente venduto a quel prezzo ed in quantità comunque significative per poter operare come “prezzo precedente” barrato. In difetto lo sconto prospettato non sarebbe veritiero trattandosi di prodotti destinati, invece, alla prevalente vendita in promozione.  Occorre evitare, dunque, secondo l’Autorità prezzi “barrati” se il prodotto è concepito per essere venduto solo in promozione.

  1. Conseguente incidenza di quanto indicato al punto 1 sulla documentazione probatoria che deve essere conservata dal professionista

Occorre, dunque, che il professionista conservi non solo la documentazione inerente l’offerta in vendita a prezzo pieno/scontato per i rispettivi periodi di riferimento, bensì anche tutta la documentazione che attesti le vendite a prezzo pieno e scontato.  Non basta rispettare il requisito dei 30 giorni: occorre garantire che il prezzo precedente sia reale e non solo formale. In difetto non si può pianificare un annuncio di riduzione del prezzo. L’AGCM evidenzia come per considerare i listini inequivocamente come documenti aziendali sia necessario che gli stessi abbiano data certa.

  1. Conseguente incidenza di quanto indicato al punto 1 sulle modalità di vendita

L’AGCM ritiene che non sia congrua una modalità di vendita dei prodotti, nei periodi di applicazione dei prezzi pieni, solo attraverso immagini collocate su leggii, senza l’esposizione dei prodotti in negozio (come nei periodi promozionali).

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Occorrerà attendere per verificare (i) se tale rigoroso orientamento si consoliderà e (ii) se verrà avvallato dai Giudici in sede amministrativa.

Nelle more, ciò richiederà ai professionisti di porre in essere interventi puntuali per monitorare la compliance e poter provare ex post il rispetto della richiamata normativa.

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