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La nullità del marchio non è rilevabile d’ufficio

In ragione della presunzione semplice di validità dell’avvenuta registrazione del marchio in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il giudice non può rilevarne d’ufficio la nullità, conservando peraltro, nei casi previsti dall’art. 122, comma 1, cod. propr. ind., la facoltà di sollecitare il pubblico ministero per le sue autonome determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione”.

Nell’affermare tale principio, la Corte di Cassazione (sentenza n. 4771 del 28/02/2018) ha ripercorso i tratti principali dei profili di invalidità di una registrazione di marchio, ribadendo come il semplice fatto che una causa di nullità dipenda da illiceità non sia sufficiente per far sorgere il potere di rilievo d’ufficio, in mancanza di una norma positiva che si esprima in tal senso.

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